Art. 9 
Integrazione dell'art. 4 della legge  provinciale  n.  27  del  2010,
  relativo a disposizioni in materia di contenimento  dei  costi  per
  l'acquisto e la locazione di beni  immobili  e  per  l'acquisto  di
  arredi e autovetture. 
  1. Dopo la lettera l) del  comma  3  dell'art.  4-bis  della  legge
provinciale n. 27 del 2010 e' inserita la seguente: 
  «1-bis) acquisti destinati alla riqualificazione  ambientale  delle
sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni  dell'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze
di qualita' degli ambienti lacustri.».