Art. 9 Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, relativo a disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture. 1. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserita la seguente: «1-bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualita' degli ambienti lacustri.».