Art. 6 Istituzione dei centri antiviolenza 1. Nella Citta' metropolitana di Torino ed in ciascuna provincia e' istituito almeno un centro antiviolenza, quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. 2. I centri antiviolenza sono promossi: a) dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento); b) dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere; c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata. 3. I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni, possono articolarsi anche con piu' sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi. 4. I centri presentano caratteri di funzionalita' e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera. 5. Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori. 6. I centri assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere nelle varie culture e di mutilazioni genitali femminili, al fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture. 7. Ciascun territorio organizza la propria rete di sostegno in armonia con i principi di cui alla presente legge. 8. Al fine di garantire alle donne ed ai loro figli protezione sociale, reinserimento ed interventi socio-sanitari, i centri partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione ed il funzionamento delle reti interistituzionali sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali, condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio di riferimento, a carattere provinciale o sovracomunale. Le reti antiviolenza locali operano in stretto raccordo con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine. 9. La Regione si impegna a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.