Art. 6 
 
                 Istituzione dei centri antiviolenza 
 
  1. Nella Citta' metropolitana di Torino ed in ciascuna provincia e'
istituito almeno un centro antiviolenza, quale  punto  di  ascolto  e
luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei  loro  figli
minorenni, le quali hanno subito violenza o che  si  trovano  esposte
alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal  luogo
di residenza. 
  2. I centri antiviolenza sono promossi: 
    a)   dai   comuni   o   dagli   enti   gestori   delle   funzioni
socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n.  1
(Norme per  la  realizzazione  del  sistema  regionale  integrato  di
interventi  e  servizi  sociali  e  riordino  della  legislazione  di
riferimento); 
    b) dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore  del
sostegno ed  aiuto  alle  donne  vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla  relazione  tra  donne  e  che  siano   dotate   di   personale
specificatamente formato sulla violenza di genere; 
    c) dai soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)  di  concerto,  di
intesa o in forma consorziata. 
  3. I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni,  possono
articolarsi anche con piu'  sportelli  sul  territorio,  al  fine  di
assicurare una capillare diffusione degli interventi. 
  4. I centri presentano caratteri di funzionalita' e sicurezza,  sia
per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera. 
  5. Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia  per
le donne che per gli eventuali figli minori. 
  6. I centri assicurano il  raccordo  con  gli  enti  gestori  delle
funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e  privati  che
si occupano delle problematiche di cui alla presente  legge,  tramite
la stipula di protocolli ed  accordi  operativi.  I  protocolli  sono
stipulati anche con associazioni esperte di violenza di genere  nelle
varie culture  e  di  mutilazioni  genitali  femminili,  al  fine  di
garantire le donne  di  origine  straniera  e  provenienti  da  altre
culture. 
  7. Ciascun territorio organizza la  propria  rete  di  sostegno  in
armonia con i principi di cui alla presente legge. 
  8. Al fine di garantire alle donne  ed  ai  loro  figli  protezione
sociale,  reinserimento  ed  interventi  socio-sanitari,   i   centri
partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse  dagli
enti  locali.  L'istituzione   ed   il   funzionamento   delle   reti
interistituzionali sono regolati da  appositi  protocolli  o  accordi
territoriali, condotti dagli enti locali  con  il  coinvolgimento  di
tutti  gli  attori  del  territorio  di  riferimento,   a   carattere
provinciale o sovracomunale. Le reti antiviolenza locali  operano  in
stretto raccordo con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine. 
  9. La Regione si impegna a monitorare i protocolli  e  gli  accordi
territoriali  e  a  darne  comunicazione,  con  cadenza  annuale,  al
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri.