Art. 7 Case rifugio 1. Le case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumita' fisica e psichica. 2. L'inserimento in casa rifugio avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza di cui al comma 3, con esclusione dell'accesso diretto. 3. Le case rifugio, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia. 4. Le case rifugio assicurano alle donne ospiti e ai loro figli alloggio e beni primari per la vita quotidiana. 5. Le case rifugio assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno. 6. Le case rifugio si raccordano con i centri antiviolenza e con la rete di servizi, anche attraverso protocolli dedicati, al fine di assicurare il supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli, nell'ambito di un progetto formulato insieme alla donna e condiviso con i servizi sociali e sanitari competenti. 7. Le case rifugio assicurano attivita' di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture, in conformita' con quanto previsto all'art. 21. 8. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le case rifugio sono promosse da: a) enti locali in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienza e competenza specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 9. Le case rifugio corrispondono a casa di civile abitazione o ad una struttura di comunita', articolata in locali idonei che assicurano un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli. 10. Le case rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed a vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2004. 11. Le case rifugio, delle quali possono essere titolari gli enti ed i soggetti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono gestite in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi. In quest'ultimo caso, l'affidamento della gestione della casa rifugio a titolarita' pubblica deve avvenire in conformita' con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi. 12. Gli organismi di cui al comma 8 mettono in atto adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, allo scopo di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle case rifugio.