Art. 7 
 
                            Case rifugio 
 
  1. Le case rifugio sono strutture dedicate,  a  indirizzo  segreto,
che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne  che  subiscono
violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente  dal
luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro  figli
e di salvaguardarne l'incolumita' fisica e psichica. 
  2.  L'inserimento  in  casa  rifugio  avviene  sulla   base   della
predisposizione preliminare del progetto di  accoglienza  di  cui  al
comma 3, con esclusione dell'accesso diretto. 
  3.  Le  case  rifugio,  attraverso  un  progetto   individuale   di
accoglienza in ogni  caso  temporanea,  assicurano  un  sostegno  che
garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle
donne vittime di violenza e degli eventuali figli,  in  vista  di  un
successivo percorso di autonomia. 
  4. Le case rifugio assicurano alle donne ospiti  e  ai  loro  figli
alloggio e beni primari per la vita quotidiana. 
  5. Le case rifugio assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore  su
24, per tutto l'arco dell'anno. 
  6. Le case rifugio si raccordano con i centri antiviolenza e con la
rete di servizi, anche attraverso protocolli  dedicati,  al  fine  di
assicurare il supporto psicologico, legale e sociale per le donne che
hanno subito violenza e i loro  figli,  nell'ambito  di  un  progetto
formulato insieme alla donna e condiviso  con  i  servizi  sociali  e
sanitari competenti. 
  7. Le case rifugio assicurano attivita'  di  formazione  permanente
per coloro che operano nelle strutture,  in  conformita'  con  quanto
previsto all'art. 21. 
  8. Ai sensi di  quanto  stabilito  dall'art.  5-bis,  comma  3  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, (Disposizioni urgenti in materia
di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche'  in
tema di protezione civile  e  di  commissariamento  delle  province),
convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,  le
case rifugio sono promosse da: 
    a) enti locali in forma singola o associata; 
    b)  associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienza e competenza specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla  relazione  tra  donne  e  che  siano   dotate   di   personale
specificamente formato; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto,  d'intesa  o
in forma consorziata. 
  9. Le case rifugio corrispondono a casa di civile abitazione  o  ad
una  struttura  di  comunita',  articolata  in  locali   idonei   che
assicurano un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze  della
donna e dei suoi figli. 
  10.  Le  case  rifugio   sono   soggette   ad   autorizzazione   al
funzionamento ed  a  vigilanza  da  parte  dei  competenti  organismi
secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2004. 
  11. Le case rifugio, delle quali possono essere titolari  gli  enti
ed i soggetti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono gestite in
forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi. In quest'ultimo
caso, l'affidamento della gestione della casa rifugio  a  titolarita'
pubblica deve avvenire in conformita' con  la  normativa  vigente  in
materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi. 
  12. Gli organismi di cui  al  comma  8  mettono  in  atto  adeguati
accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa,  allo  scopo
di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione
ed alla collocazione delle case rifugio.