Art. 8 Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio 1. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, e' istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni. 2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo: a) ad avere sede in Piemonte; b) ad essere istituiti dagli enti ed organizzazioni di cui all'art. 6, comma 2; c) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. 3. Per l'iscrizione nell'albo regionale, le case rifugio sono tenute, in modo cumulativo: a) ad avere sede in Piemonte; b) ad essere istituite dagli enti ed organizzazioni di cui all'art. 7, comma 8; c) ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2004; d) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7. 4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale. 5. Nell'albo regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del centro antiviolenza, la sede, l'ambito territoriale di attivita'. Nell'albo sono, altresi', iscritti i trasferimenti della sede. 6. Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'ente o l'organizzazione titolare di ciascuna casa. 7. L'iscrizione nell'albo regionale e' condizione per accedere, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore. 8. L'albo regionale e' pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.