Art. 8 
 
       Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza 
                        e delle case rifugio 
 
  1. Al fine di garantire un'adeguata ed  aggiornata  conoscenza  dei
servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi  di
cui alla presente legge, e' istituito  l'albo  regionale  dei  centri
antiviolenza e delle case rifugio,  suddiviso  nelle  due  rispettive
sezioni. 
  2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono
tenuti, in modo cumulativo: 
    a) ad avere sede in Piemonte; 
    b) ad essere  istituiti  dagli  enti  ed  organizzazioni  di  cui
all'art. 6, comma 2; 
    c) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. 
  3. Per l'iscrizione  nell'albo  regionale,  le  case  rifugio  sono
tenute, in modo cumulativo: 
    a) ad avere sede in Piemonte; 
    b) ad essere  istituite  dagli  enti  ed  organizzazioni  di  cui
all'art. 7, comma 8; 
    c) ad essere  in  possesso  di  autorizzazione  al  funzionamento
rilasciata da parte dei competenti organismi secondo quanto  previsto
dalla legge regionale n. 1/2004; 
    d) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7. 
  4. La perdita di uno solo dei requisiti di  cui  ai  commi  2  e  3
comporta la cancellazione dall'albo regionale. 
  5. Nell'albo regionale devono risultare l'ente  o  l'organizzazione
titolare del centro antiviolenza, la sede, l'ambito  territoriale  di
attivita'. Nell'albo sono, altresi', iscritti i  trasferimenti  della
sede. 
  6. Onde salvaguardare la necessaria  riservatezza  in  merito  alla
collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale  deve  risultare
esclusivamente l'ente o l'organizzazione titolare di ciascuna casa. 
  7. L'iscrizione nell'albo regionale e' condizione per accedere,  da
parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio,  all'assegnazione
dei contributi regionali e statali previsti dalle  vigenti  normative
di settore. 
  8. L'albo regionale e' pubblicato a cadenza annuale sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.