Art. 2 Attivita' di promozione economica 1. Per promozione economica si intende il complesso delle attivita' rivolte alla valorizzazione dell'immagine, delle risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e delle attivita' finalizzate al miglioramento della loro conoscenza a livello nazionale e internazionale. 2. Le attivita' regionali di promozione economica costituiscono uno strumento di intervento per lo sviluppo dell'economia regionale. Tali attivita' si realizzano attraverso: a) la promozione dell'immagine complessiva della Toscana; b) il sostegno alle iniziative di internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitivita' delle imprese toscane; c) la promozione dell'offerta turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di accoglienza turistica locale della Toscana; d) l'attrazione degli investimenti esogeni nel territorio regionale. 3. Le attivita' di cui al comma 2, lettera a) sono svolte dalla Fondazione sistema Toscana di cui all'art. 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali). 4. Le attivita' di cui al comma 2, lettera c), sono svolte dall'Agenzia regionale di promozione turistica della Toscana di cui all'art. 4. 5. Le attivita' di cui al comma 2, lettere b) e d), sono svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.