Art. 2 
 
                  Attivita' di promozione economica 
 
  1. Per promozione economica si intende il complesso delle attivita'
rivolte   alla   valorizzazione    dell'immagine,    delle    risorse
territoriali, economiche e produttive della Toscana e delle attivita'
finalizzate  al  miglioramento  della  loro  conoscenza   a   livello
nazionale e internazionale. 
  2. Le attivita' regionali di promozione economica costituiscono uno
strumento di intervento per lo sviluppo dell'economia regionale. Tali
attivita' si realizzano attraverso: 
    a) la promozione dell'immagine complessiva della Toscana; 
    b) il sostegno alle iniziative di internazionalizzazione volte al
rafforzamento della competitivita' delle imprese toscane; 
    c)  la  promozione  dell'offerta  turistica   territoriale,   dei
percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di  accoglienza  turistica
locale della Toscana; 
    d)  l'attrazione  degli  investimenti  esogeni   nel   territorio
regionale. 
  3. Le attivita' di cui al comma 2, lettera  a)  sono  svolte  dalla
Fondazione sistema Toscana di cui all'art. 44 della  legge  regionale
25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attivita' culturali). 
  4. Le attivita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  sono  svolte
dall'Agenzia regionale di promozione turistica della Toscana  di  cui
all'art. 4. 
  5. Le attivita' di cui al comma 2, lettere b)  e  d),  sono  svolte
dalle competenti strutture della Giunta regionale.