Art. 6 
 
               Elaborato tecnico della copertura (ETC) 
 
  1. La predisposizione dell'ETC e' avviata in fase di progettazione,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 7,  dal  progettista,  come
definito dall'art. 4, comma 1, lettera p), in collaborazione  con  il
coordinatore per la  sicurezza  cosi'  come  definito  dall'art.  89,
lettere e) ed f) del decreto  legislativo  n.  81/2008,  se  previsto
dalle disposizioni vigenti, ed e' completata in esecuzione secondo le
previsioni di cui ai commi 3 e 4. 
  2. L'ETC contiene: 
    a) relazione tecnica delle scelte progettuali  con  illustrazione
del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole
esplicative preliminari in scala  adeguata  (planimetrie,  prospetti,
sezioni ecc.), in cui siano indicati  i  percorsi,  gli  accessi,  le
misure di sicurezza e i sistemi di  protezione  contro  la  caduta  a
tutela  delle  persone  che  accedono,  transitano  e  operano  sulla
copertura, con i contenuti minimi di cui all'allegato 1, parte A; 
    b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti
almeno  una  planimetria  in  scala  adeguata   nella   quale   siano
evidenziati gli elementi di cui alla  lettera  a)  nel  rispetto  dei
contenuti  di  cui  all'allegato  1,  parte  B,  proposto  a   titolo
esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali,
e  relativa  relazione  di  calcolo,  redatta  da  un  professionista
abilitato,  contenente  il  dimensionamento   e   la   verifica   dei
dispositivi di protezione collettivi  o  dei  sistemi  di  protezione
contro le cadute dall'alto individuati  dalla  soluzione  progettuale
prescelta in relazione agli  elementi  strutturali  della  copertura,
preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo; 
    c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e
dei dispositivi di protezione collettiva prodotti  e  da  installarsi
secondo le norme di riferimento; 
    d) dichiarazione di conformita' dell'installatore, riguardante la
corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o  di
dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le  informazioni
di cui all'allegato 1, parte C; 
    e) raccolta dei  manuali  d'uso  dei  dispositivi  di  protezione
collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con  eventuale
documentazione fotografica; 
    f) registro  di  ispezione  e  manutenzione  dei  dispositivi  di
protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti
minimi di cui all'allegato 1, parte D. 
  3. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
a), b) ed e) l'ETC e' sviluppato nel dettaglio dei contenuti  di  cui
al comma 2, alle lettere a) e b) dal progettista,  in  collaborazione
con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle  disposizioni
vigenti, prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara  e
completato entro la fine dei lavori a cura del direttore  dei  lavori
attraverso la raccolta dei documenti di cui al comma 2,  lettere  c),
d), e), f). 
  4. Per gli interventi privati di cui all'art. 3, comma  1,  lettere
a), b) ed e) l'ETC e' sviluppato nel dettaglio dei contenuti  di  cui
al comma 2, lettere a) e b) dal progettista, in collaborazione con il
coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti
e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori
attraverso  l'eventuale  aggiornamento  progettuale,  se  necessario,
nonche' la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c),  d),
e) ed f). 
  5. L'ETC, completo di tutta la documentazione di cui al comma 2, e'
allegato alla comunicazione di fine lavori, se prevista, e consegnato
dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato  o  ad  altro
soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. 
  6. L'ETC e' messo a disposizione dei  soggetti  che  accedono  alla
copertura in occasione di ogni successivo  intervento  impiantistico,
di manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla  medesima.  A  tale
adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro
soggetto  responsabile  della  gestione  e  della  manutenzione   del
medesimo. Esso e'  inoltre  aggiornato  in  occasione  di  successive
modifiche e, in caso di passaggio di  proprieta',  e'  consegnato  al
nuovo proprietario o altro soggetto  responsabile  della  gestione  e
manutenzione  dell'immobile.   Il   proprietario   dell'immobile,   o
eventuale  altro  soggetto  responsabile   della   sua   gestione   e
manutenzione,  e'  tenuto  a  garantire   nel   tempo   la   perfetta
funzionalita'  delle  specifiche   misure   di   sicurezza   attuate,
garantendo l'aggiornamento della documentazione prevista nel registro
di manutenzione di cui al comma 2, lettera f). 
  7. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo  di  cui
all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.  81/2008,
l'ETC ne costituisce parte integrante.