Art. 10 
 
      Sostituzione dell'art. 100 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 100 della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 100 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e  medie
imprese commerciali, turistiche e di  servizio).  -  1.  Al  fine  di
promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali,
turistiche e di servizio, anche associate tra  loro,  i  consorzi  di
imprese, nonche' i centri commerciali naturali  e  di  concorrere  in
particolare alla riqualificazione delle attivita' del  terziario  nei
centri urbani, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere
incentivi per: 
  a)  lavori  di  ammodernamento,  ampliamento,  ristrutturazione   e
straordinaria manutenzione nonche' acquisto di arredi, attrezzature e
strumentazioni nuove, comprese  quelle  necessarie  per  i  pagamenti
tramite moneta elettronica e  per  il  commercio  elettronico,  e  di
sistemi di videosorveglianza  e  sicurezza  innovativi,  nonche'  per
l'accrescimento dell'efficienza energetica; 
  b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di
prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene  e  sicurezza  sul
lavoro, antinquinamento; 
  c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la  creazione
e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico; 
  d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualita' e  le  analisi
di  fattibilita'  e   consulenza   economico   finanziaria   per   la
realizzazione di nuove iniziative economiche; 
  e) partecipazione a mostre,  fiere,  esposizioni  e  manifestazioni
commerciali nazionali ed estere e attivita' di promozione; 
  f) investimenti per corsi di formazione, al netto  delle  eventuali
spese  di  trasferta,  del   personale   destinato   alla   gestione,
manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico; 
  g) acquisto di automezzi e macchine  per  la  movimentazione  delle
merci; 
  h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di  locazione
dovuti ai proprietari degli immobili, di proprieta' sia pubblica  sia
privata; 
  i) oneri  relativi  alla  pianificazione  finanziaria  aziendale  e
accesso ai finanziamenti delle microimprese; 
  j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un
socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare
o dipendente da almeno due anni al momento della successione. 
  2. Le iniziative di cui al comma  1,  lettere  da  a)  a  h),  sono
incentivate nella  misura  massima  del  50  per  cento  della  spesa
ammissibile. 
  3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere  da
imprese esercenti l'attivita' di rivendita  di  generi  di  monopolio
sono incentivate nella misura massima del 65 per  cento  della  spesa
ammissibile. 
  4. Le iniziative  di  cui  al  comma  1,  lettere  i)  e  j),  sono
incentivate nella  misura  massima  dell'80  per  cento  della  spesa
ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma  1,  lettera
j), sono ammissibili anche le spese  per  l'ottenimento  di  garanzie
ovvero per  il  pagamento  degli  oneri  finanziari  in  relazione  a
operazioni  bancarie  destinate   al   finanziamento   dell'attivita'
aziendale. 
  5. Le funzioni  amministrative  concernenti  la  concessione  degli
incentivi di cui al comma 1  sono  delegate  al  CATT  FVG  ai  sensi
dell'art. 84-bis, comma 1, lettera a). 
  6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono  concessi  in  applicazione
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 
  7. Nel regolamento di  esecuzione  relativo  al  presente  articolo
possono essere anche previste premialita' o priorita' per i programmi
d'investimento presentati dalle imprese per le quali  i  soggetti  di
cui  all'art.  71,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  59/2010
risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel  libretto
di cui all'art. 8, comma 3, nonche'  possono  essere  individuate  le
aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui
al comma 1, lettera h).».