Art. 11 Sostituzione dell'art. 101 della legge regionale 29/2005 1. L'art. 101 della legge regionale 29/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 101 (Assegnazione fondi). - 1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. 2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformita' alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione. 3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilita' dei mezzi finanziari si applica l'art. 33 della legge regionale 7/2000. 4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio. 5. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilita' e di crescita.».