Art. 11 
 
      Sostituzione dell'art. 101 della legge regionale 29/2005 
 
  1. L'art. 101 della  legge  regionale  29/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 101 (Assegnazione fondi). - 1. Le imprese presentano al  CATT
FVG le domande di contributo che  possono  essere  prefinanziate  con
idonea fidejussione, ai sensi dell'art.  39,  comma  2,  della  legge
regionale 7/2000. 
  2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione  dei  contributi
sono  effettuate  dal  CATT  FVG  in  conformita'  alle  disposizioni
regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione. 
  3.   Alle   domande   che   non   possono   essere   accolte    per
l'indisponibilita' dei mezzi finanziari si applica  l'art.  33  della
legge regionale 7/2000. 
  4. Il  CATT  FVG  invia  trimestralmente  alla  Direzione  centrale
competente in materia di commercio una  relazione  sull'utilizzazione
dei fondi assegnati e presenta il rendiconto  delle  spese  sostenute
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di  assegnazione  dei
fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione
centrale competente in materia di commercio. 
  5. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il  15  novembre  di
ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non  ancora  concesse
alle imprese commerciali, turistiche e di servizio alla data  del  31
ottobre, fermi  restando  i  limiti  imposti  dal  patto  interno  di
stabilita' e di crescita.».