Art. 4 Modifiche all'art. 8 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) e dal sistema regionale della formazione professionale.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I corsi professionali di cui all'art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.».