Art. 4 
 
         Modifiche all'art. 8 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 8 della  legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I corsi professionali di cui all'art. 71,  comma  6,  lettera
a), del decreto legislativo 59/2010 vengono organizzati dal Centro di
assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), dai  Centri
di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT)  e  dal  sistema
regionale della formazione professionale.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I corsi professionali di cui all'art.  5  della  legge  3
maggio  1985,  n.  204  (Disciplina  dell'attivita'   di   agente   e
rappresentante di commercio), vengono organizzati dal CATT FVG e  dai
CAT.»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il CATT FVG  e  i  CAT  possono  organizzare  e  gestire  corsi
facoltativi e a tal fine istituiscono un  libretto  di  registrazione
dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.».