Art. 7 Inserimento dell'art. 84-bis nella legge regionale 29/2005 1. Dopo l'art. 84 della legge regionale 29/2005 e' inserito il seguente: «Art. 84-bis (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), puo' essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che e' autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attivita' di cui al medesimo art. 23 e, in qualita' di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate: a) concessione degli incentivi di cui all'art. 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio; b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico); c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 54 della legge regionale 2/2002. 2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attivita' di formazione di cui all'art. 8, commi 1 e 1-bis. 3. Il CATT FVG e' costituito, sotto forma di societa' di capitali o societa' consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione. 4. Il CATT FVG puo' procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi. 5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG: a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale; b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attivita' di cui all'art. 23 del decreto legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante 10 per cento; c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, puo' utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3. 6. Il CATT FVG e' autorizzato all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c). 7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento e' di sessanta giorni. 8. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della Commissione consiliare competente, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono emanate entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4/2016 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate. 9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, e' autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attivita' per l'assistenza gratuita a favore delle imprese: a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori; b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese; c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni; d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonche' su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario. 10. Il programma di cui al comma 9 e' presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed e' approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9. 11. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalita' stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8. 12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 e' riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi. 13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG per l'attivita' di primo impianto, secondo i criteri e le modalita' fissati con regolamento regionale. 14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'art. 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci.».