Art. 7 
 
                    Inserimento dell'art. 84-bis 
                    nella legge regionale 29/2005 
 
  1. Dopo l'art. 84 della legge  regionale  29/2005  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  84-bis  (Centro  di  assistenza  tecnica  alle  imprese  del
terziario). - 1. Per le finalita' di  cui  all'art.  23  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina  relativa
al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4,  della  legge
15 marzo 1997, n. 59 ), puo' essere istituito il Centro di assistenza
tecnica alle imprese del terziario di cui  al  comma  3,  di  seguito
denominato  CATT  FVG,  che   e'   autorizzato   dall'Amministrazione
regionale a svolgere le attivita' di cui al medesimo art.  23  e,  in
qualita'  di  referente  unico  nei  rapporti  con  l'Amministrazione
regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate: 
  a) concessione degli incentivi di cui all'art. 100 a  favore  delle
piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio; 
  b) concessione degli incentivi a valere sul  Fondo  per  contributi
alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'art. 38  della
legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il  riordino  e
la semplificazione della normativa afferente  il  settore  terziario,
per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico); 
  c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di
cui all'art. 54 della legge regionale 2/2002. 
  2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attivita' di formazione  di  cui
all'art. 8, commi 1 e 1-bis. 
  3. Il CATT FVG e' costituito, sotto forma di societa' di capitali o
societa'  consortile,  dalle  organizzazioni   di   categoria   degli
operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a
livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o  di
accordi  quadro  nazionali,  che  abbiano   complessivamente   almeno
cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio
industria artigianato e agricoltura della regione. 
  4. Il CATT FVG puo' procedere alla fusione per  incorporazione  dei
CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e  passivi  dei
CAT medesimi. 
  5. Ai fini dello svolgimento delle  funzioni  delegate  di  cui  al
comma 1, il CATT FVG: 
  a) prevede nello statuto la presenza di un organo  di  controllo  o
del revisore  stabilendo  che,  qualunque  sia  la  forma  societaria
prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico
sia designato dalla Giunta regionale; 
  b) prevede nello statuto il reinvestimento del  novanta  per  cento
degli  utili  nelle  attivita'  di  cui  all'art.  23   del   decreto
legislativo 114/1998 e il divieto di distribuire il restante  10  per
cento; 
  c) si  dota  di  un  adeguato  assetto  organizzativo  al  fine  di
garantire  l'esercizio  delle  funzioni   delegate   nel   territorio
regionale e, a tal fine, puo' utilizzare le strutture organizzative e
gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a  disposizione
dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3. 
  6. Il CATT FVG e' autorizzato all'esercizio delle attivita' di  cui
all'art. 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1  gennaio  2017
all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1,  su  domanda
presentata  entro  il  30  settembre  2016  alla  Direzione  centrale
competente in materia di commercio unitamente  all'atto  costitutivo,
allo statuto, all'elenco  dei  soci  e  alla  relazione  illustrativa
sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c). 
  7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di
cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto  costitutivo  e  lo  statuto
sono conformi alle funzioni  delegate,  emette  l'autorizzazione.  Il
termine per la conclusione del relativo procedimento e'  di  sessanta
giorni. 
  8. La Giunta regionale con propria deliberazione,  adottata  previo
parere della Commissione consiliare competente,  emana  direttive  al
CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate,
determina i tempi massimi per la  gestione  delle  istruttorie  delle
domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di
dotarsi di sistema di  protocollazione  informatica  che  attesti  il
contenuto e il momento di ricezione della domanda. Le  direttive  per
le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono  emanate  entro  il
termine di centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 4/2016 e sono pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalita'  di
utilizzo delle risorse assegnate. 
  9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva, e' autorizzata  a  finanziare
il programma annuale proposto dal CATT FVG per  l'ammodernamento  del
settore   terziario,   comprendente   le   seguenti   attivita'   per
l'assistenza gratuita a favore delle imprese: 
  a) consulenza e assistenza tecnica,  finalizzate  all'aggiornamento
costante degli imprenditori; 
  b) informazione, orientamento, assistenza e animazione  alle  nuove
imprese; 
  c) iniziative per l'animazione  del  territorio,  finalizzate  alla
realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni; 
  d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete
distributiva, la presenza turistica, la dinamica  dei  prezzi  e  dei
consumi e l'evoluzione del mercato, nonche' su tematiche  in  materia
ambientale di interesse per il comparto terziario. 
  10. Il programma di cui al  comma  9  e'  presentato  entro  il  31
gennaio di ogni anno  ed  e'  approvato  dalla  Giunta  regionale  su
proposta dell'Assessore  competente  in  materia  di  commercio.  Con
regolamenti sono definiti, nel rispetto della  normativa  comunitaria
vigente, i criteri e le modalita' per l'attuazione  degli  interventi
previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9. 
  11. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  erogare  al  CATT
FVG finanziamenti in  via  anticipata  secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui
al comma 8. 
  12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al  comma  1  e'
riconosciuto annualmente al CATT FVG  un  rimborso  forfetario  delle
spese da sostenere, in relazione all'ammontare  dei  trasferimenti  e
alle funzioni e adempimenti da svolgersi. 
  13.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   assegnare
finanziamenti al CATT FVG per l'attivita' di primo impianto,  secondo
i criteri e le modalita' fissati con regolamento regionale. 
  14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'art. 31 della
legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi  del  personale
impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di  settore
di cui al comma 9, con esclusivo riferimento  ai  rapporti  giuridici
instaurati, a qualunque titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,
amministratori, soci.».