Art. 8 
 
         Modifiche all'art. 85 della legge regionale 29/2005 
 
  1. All'art. 85 della legge  regionale  29/2005  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 la parola «duemila»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinquemila»; 
  b) al comma 1 le parole «va dichiarata annualmente  alla  Direzione
centrale competente in materia di commercio con le  stesse  modalita'
con le quali le associazioni dichiarano  la  loro  rappresentativita'
alle Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  in
sede di rinnovo dei consigli  delle  stesse»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e'  comunicata  dalle  Camere  di  commercio   industria,
artigianato e agricoltura,  su  richiesta  della  Direzione  centrale
competente in materia di commercio»; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attivita'
delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il  CATT  FVG
si dotano di un proprio sito internet.»; 
  d) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati; 
  e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al
CATT FVG si applicano le norme di cui all'art. 1, commi da 15  a  33,
della legge 190/2012, cosi' come integrata dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.».