Art. 8 Modifiche all'art. 85 della legge regionale 29/2005 1. All'art. 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola «duemila» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila»; b) al comma 1 le parole «va dichiarata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio con le stesse modalita' con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentativita' alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicata dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio»; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attivita' delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.»; d) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati; e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, cosi' come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.».