Art. 9 
 
     Inserimenti del capo I-bis al Titolo VII e dell'art. 85-bis 
                    nella legge regionale 29/2005 
 
  1. Prima del capo II del titolo VII della legge  regionale  29/2005
e' inserito il seguente: 
  «Capo I-bis - Centri commerciali naturali. 
  Art.  85-bis  (Centri  commerciali   naturali).   1.   Per   centro
commerciale naturale si intende un insieme di attivita'  commerciali,
artigianali e di servizi, localizzato in  una  zona  determinata  del
territorio comunale in cui  le  funzioni  distributive  rivestono  un
ruolo significativo per  tradizione,  vocazione  o  potenzialita'  di
sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione  delle
attivita' economiche, in  particolare  delle  produzioni  locali,  al
miglioramento della vivibilita'  del  territorio  e  dei  servizi  ai
cittadini e ai non residenti. 
  2. I centri commerciali  naturali  sono  costituiti  in  forma  di,
societa'  di  capitali,  societa'  consortili  e   associazioni   con
finalita' commerciali e perseguono  gli  scopi  di  cui  al  comma  1
mediante iniziative  di  qualificazione  e  innovazione  dell'offerta
commerciale,   di   sviluppo   della   promozione   commerciale,   di
acquisizione di servizi innovativi di supporto alle  attivita'  delle
imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale. 
  3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in  qualita'  di
soggetti interessati, le associazioni  di  categoria,  la  Camera  di
commercio e il comune  competenti  per  territorio  e  altri  enti  e
associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio. 
  4. Al fine di sostenere le attivita' di cui al presente articolo, i
centri commerciali naturali possono accedere  ai  contributi  di  cui
all'art. 100.».