Art. 9 Inserimenti del capo I-bis al Titolo VII e dell'art. 85-bis nella legge regionale 29/2005 1. Prima del capo II del titolo VII della legge regionale 29/2005 e' inserito il seguente: «Capo I-bis - Centri commerciali naturali. Art. 85-bis (Centri commerciali naturali). 1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attivita' commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialita' di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attivita' economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilita' del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti. 2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, societa' di capitali, societa' consortili e associazioni con finalita' commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attivita' delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale. 3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualita' di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e il comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio. 4. Al fine di sostenere le attivita' di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'art. 100.».