Art. 4 
 
        Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni 
               per usi diversi da quello idroelettrico 
 
  1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate
e rinnovate secondo i principi del regio decreto  n.  1775/1933,  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.152/2006 ed  in
coerenza con le prescrizioni e le linee guida per la  gestione  della
risorsa idrica contenute nella pianificazione di bacino  distrettuale
e di atti di intesa interregionale, del piano di tutela delle acque e
del documento operativo per la gestione sostenibile degli  usi  della
risorsa idrica di cui all'art. 16 della legge regionale n. 80/2015. 
  2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da  quello
potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate  al
consumo umano, possono essere rilasciate e  rinnovate  esclusivamente
quando  e'  accertata  l'impossibilita'  del  richiedente,  sotto  il
profilo della fattibilita' tecnica e della sostenibilita'  economica,
di soddisfare integralmente, in termini di qualita' e  quantita',  il
proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di: 
    a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane; 
    b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente
dedicato ad usi diversi dal potabile,  ivi  compresi  acquedotti  che
distribuiscono acqua reflua recuperata. 
  3. La valutazione in ordine alla fattibilita'  tecnica  e,  qualora
questa sia verificata,  alla  sostenibilita'  economica  delle  opere
alternative di approvvigionamento di cui al comma  2,  e'  effettuata
dal settore competente anche sulla base di una idonea  documentazione
economico-finanziaria presentata  dal  richiedente  a  corredo  della
richiesta  di  concessione.  In  caso  di  microimprese   industriali
artigianali   e   agricole,   la   documentazione    relativa    alla
sostenibilita'    economica    delle     opere     alternative     di
approvvigionamento puo' essere  sostituita  dalla  presentazione,  da
parte del richiedente, di una autodichiarazione  di  insostenibilita'
della spesa resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ). 
  4. I criteri  per  la  valutazione  della  fattibilita'  tecnica  e
sostenibilita'  economica  di  cui  al  comma   3   e   la   relativa
documentazione da presentare sono definiti  con  delibera  di  Giunta
regionale da adottare entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
  5. Ove sia  accertata  l'impossibilita'  di  cui  al  comma  2,  la
concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque  subordinati
all'indicazione da parte del  richiedente  della  messa  in  atto  di
misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile,  in
relazione all'attivita' svolta, fra le quali, in particolare: 
    a)  l'utilizzo  anche  parziale  di  impianti  irrigui  ad   alta
efficienza  individuati  sulla  base   delle   indicazioni   di   cui
all'allegato B al presente regolamento; 
    b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti  da  acque
piovane raccolte in riserve oppure da un  sistema  di  riciclo  o  di
riuso di acque reflue recuperate; 
    c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo  di
acque  superficiali,  l'accumulo  anche   minimo   in   riserve   dei
quantitativi prelevati, al fine  di  una  razionale  modulazione  dei
prelievi nel corso dell'anno. 
  6. Sono comunque escluse dall'applicazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di  concessioni,  che
prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua  inferiore  a  3000
metri cubi annui. 
  7. Fatto salvo quanto disposto al comma  6,  per  i  rinnovi  delle
concessioni, il settore competente, in  relazione  all'entita'  delle
prescrizioni impartite, puo' disporre che le misure indicate ai sensi
del comma 5 siano attuate entro un termine congruo,  e  comunque  non
superiore a tre anni, a decorrere dalla  data  del  rinnovo.  Decorso
inutilmente tale termine, la concessione e' revocata. 
  8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile  o  usi  diversi  che
necessitano  di  acque  destinate  al  consumo  umano,  tramite  auto
approvvigionamento, e' subordinato alla impossibilita'  di  avvalersi
delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, da
accertarsi previa valutazione tecnico-economica dell'autorita' idrica
toscana.