Art. 4 Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per usi diversi da quello idroelettrico 1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del regio decreto n. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.152/2006 ed in coerenza con le prescrizioni e le linee guida per la gestione della risorsa idrica contenute nella pianificazione di bacino distrettuale e di atti di intesa interregionale, del piano di tutela delle acque e del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'art. 16 della legge regionale n. 80/2015. 2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando e' accertata l'impossibilita' del richiedente, sotto il profilo della fattibilita' tecnica e della sostenibilita' economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualita' e quantita', il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di: a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane; b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata. 3. La valutazione in ordine alla fattibilita' tecnica e, qualora questa sia verificata, alla sostenibilita' economica delle opere alternative di approvvigionamento di cui al comma 2, e' effettuata dal settore competente anche sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione. In caso di microimprese industriali artigianali e agricole, la documentazione relativa alla sostenibilita' economica delle opere alternative di approvvigionamento puo' essere sostituita dalla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione di insostenibilita' della spesa resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ). 4. I criteri per la valutazione della fattibilita' tecnica e sostenibilita' economica di cui al comma 3 e la relativa documentazione da presentare sono definiti con delibera di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Ove sia accertata l'impossibilita' di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attivita' svolta, fra le quali, in particolare: a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento; b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate; c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno. 6. Sono comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3000 metri cubi annui. 7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, per i rinnovi delle concessioni, il settore competente, in relazione all'entita' delle prescrizioni impartite, puo' disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, la concessione e' revocata. 8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, e' subordinato alla impossibilita' di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, da accertarsi previa valutazione tecnico-economica dell'autorita' idrica toscana.