Art. 5 Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per uso idroelettrico 1. Il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, e' da considerarsi tecnicamente inammissibile: a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico gia' assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione sia previsto ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso alla preesistente e, comunque, ad una distanza inferiore al chilometro; b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corso d'acqua, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto; c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o se ne interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intende ogni corso d'acqua del reticolo idrografico. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applica alle nuove istanze di derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle. 4. Fatte salve le prescrizioni piu' restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici puo' essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'art. 47; b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalita' idraulica dell'opera idraulica esistente ancorche' modificata; c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorita' idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera. d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa. 5. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere e l'esposizione del territorio nonche' delle colture prevalenti. 6. Le derivazioni di cui al comma 5 assicurano altresi' il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualita' biotica e morfologica dell'ecosistema fluviale, cosi' come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente puo', sentito Arpat, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque secondo le indicazioni della medesima Arpat. 7. Nel casi di cui al comma 6 il disciplinare di concessione indica la cadenza temporale con cui effettuare il monitoraggio nonche' le modalita' di trasmissione delle risultanze dello stesso alla Regione, anche in conseguenza delle eventuali prescrizioni derivanti dalla procedura di impatto ambientale, prevedendo idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio indichi un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.