Art. 5 
 
        Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni 
                        per uso idroelettrico 
 
  1. Il rilascio di nuove concessioni  ad  uso  idroelettrico,  ferme
restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di  bacino
o di altro settore, e' da considerarsi tecnicamente inammissibile: 
    a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad  uso
idroelettrico gia' assentite e la distanza del punto di  presa  della
nuova derivazione sia previsto ad una distanza  inferiore  al  doppio
del tratto sotteso alla preesistente e,  comunque,  ad  una  distanza
inferiore al chilometro; 
    b) nel caso in cui  sul  corpo  idrico  siano  presenti  impianti
idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10  per  cento  della
lunghezza del corso d'acqua, o che superino il 10 per  cento  con  il
nuovo impianto; 
    c) quando, per la realizzazione delle opere  di  derivazione,  si
vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o
se ne interferisca con  la  loro  manutenzione,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 4. 
  2. Ai fini del comma 1, lettere  a)  e  b),  per  corpo  idrico  si
intende ogni corso d'acqua del reticolo idrografico. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  non  si
applica alle nuove istanze  di  derivazione  che  non  comportano  la
sottensione di tratti  di  alveo  naturale,  prevedendo  il  prelievo
immediatamente a monte  di  uno  sbarramento  artificiale  del  corpo
idrico e la restituzione immediatamente a valle. 
  4. Fatte salve le prescrizioni  piu'  restrittive  derivanti  dalla
pianificazione  di  bacino,   l'utilizzo   delle   opere   idrauliche
appartenenti al demanio  idrico  per  la  realizzazione  di  impianti
idroelettrici  puo'  essere  consentito  al  ricorrere  di  tutte  le
seguenti condizioni: 
    a) il concessionario sia individuato a seguito  dell'espletamento
di una procedura di selezione ad  evidenza  pubblica  come  descritta
all'art. 47; 
    b) le opere di derivazione  non  inficino,  in  nessun  modo,  la
funzionalita'  idraulica  dell'opera  idraulica  esistente  ancorche'
modificata; 
    c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento
dell'opera  idraulica  prima  della  realizzazione  delle  opere   di
derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorita'  idraulica  o
dall'ente cui  competono  le  funzioni  di  manutenzione  e  gestione
dell'opera. 
    d) la restituzione delle acque  avvenga  immediatamente  a  valle
dell'opera di presa. 
  5. Le derivazioni ad uso  idroelettrico  garantiscono,  nel  tratto
sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di  soddisfacimento
dei fabbisogni per gli altri usi.  A  tal  fine  il  disciplinare  di
concessione  indica  il  periodo  di  fermo  impianto  da  rispettare
stabilito dal settore competente, in base alla tipologia  di  usi  in
essere  e  l'esposizione  del  territorio   nonche'   delle   colture
prevalenti. 
  6. Le  derivazioni  di  cui  al  comma  5  assicurano  altresi'  il
mantenimento  delle  caratteristiche  qualitative  del  corpo  idrico
oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla  qualita'
biotica e morfologica dell'ecosistema fluviale, cosi' come presenti a
monte del prelievo.  Per  assicurare  tale  mantenimento  il  settore
competente  puo',  sentito  Arpat,  disporre  che  il  concessionario
effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque secondo le
indicazioni della medesima Arpat. 
  7. Nel casi di cui al comma 6 il disciplinare di concessione indica
la cadenza temporale con cui effettuare il  monitoraggio  nonche'  le
modalita' di trasmissione delle risultanze dello stesso alla Regione,
anche in conseguenza delle  eventuali  prescrizioni  derivanti  dalla
procedura di impatto ambientale, prevedendo idonee misure  mitigative
o compensative qualora il monitoraggio indichi un peggioramento dello
stato ambientale del corpo idrico interessato.