Art. 6 Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticita' 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nei corpi idrici in situazione di criticita' come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), le concessioni di derivazione possono essere rilasciate e rinnovate unicamente se il censimento e l'eventuale revisione delle utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell'art. 95, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' degli articoli 11, comma 3, lettera b) e 16, comma 2 lettere a) e c) della legge regionale n. 80/2015, garantiscono il mantenimento dell'equilibrio idrico come definito nella pianificazione di bacino. 2. Per le finalita' di cui al comma 1: a) la richiesta di parere all'Autorita' di bacino in relazione al mantenimento dell'equilibrio idrico e' corredata dalla documentazione relativa al censimento delle utilizzazioni in atto nello stesso corpo idrico in cui e' richiesto il titolo abilitativo; b) nelle more dell'aggiornamento del bilancio idrico, il settore competente puo' richiedere all'Autorita' di bacino competente un contributo istruttorio in ordine ai criteri da adottare in caso di revisione delle concessioni in atto, al fine di assicurare la sostenibilita' del prelievo complessivo sul medesimo corpo idrico. 3. Il prelievo di acqua e' comunque consentito anche nei corpi idrici in situazioni di criticita' rispetto ai quali non e' stato effettuato il censimento di cui al comma 1, in caso di: a) rilascio e rinnovo di concessioni a fronte di una o piu' istanze di dismissione o variazione delle derivazioni gia' in essere all'interno del medesimo corpo idrico, che comportino una diminuzione dei quantitativi di acqua complessivamente assentiti in misura pari a quelli richiesti nella domanda di concessione; ai fini della verifica delle diminuzioni compensative sono prese in considerazione le istanze di rinuncia e variazione di prelievo presentate a decorrere dalla data di individuazione di situazione della criticita' all'interno dei piano di gestione dei Distretti idrografici; b) rilascio e rinnovo delle concessioni per i prelievi da corpi idrici superficiali limitati ai periodi dell'anno in cui la disponibilita' della risorsa e' tale da garantire l'equilibrio del bilancio idrico ed il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del corpo idrico interessato; c) rilascio e rinnovo di concessioni per approvvigionamento ad uso idropotabile; d) rilascio e rinnovo delle concessioni inferiori a 3000 metri cubi annui; e) rilascio delle concessioni preferenziali di cui all'art. 81. 4. Fino alla definizione del censimento di cui al comma 1 e della revisione di cui al comma 2, le concessioni di derivazione in scadenza possono essere rinnovate per una durata non superiore a cinque anni in presenza di ragioni di pubblico interesse alla prosecuzione del prelievo oppure quando l'interruzione dello stesso possa recare pregiudizio all'attivita' connessa. 5. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo e' in ogni caso soggetto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4.