Art. 6 
 
Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di
  derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticita' 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma  3,  nei  corpi  idrici  in
situazione di criticita' come definiti all'art. 2, comma  1,  lettera
a),  le  concessioni  di  derivazione  possono  essere  rilasciate  e
rinnovate unicamente se il censimento e l'eventuale  revisione  delle
utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell'art. 95, comma 5  del
decreto legislativo n. 152/2006 nonche' degli articoli 11,  comma  3,
lettera b) e 16, comma 2 lettere a) e c)  della  legge  regionale  n.
80/2015, garantiscono il  mantenimento  dell'equilibrio  idrico  come
definito nella pianificazione di bacino. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1: 
    a) la richiesta di parere all'Autorita' di bacino in relazione al
mantenimento dell'equilibrio idrico e' corredata dalla documentazione
relativa al censimento delle utilizzazioni in atto nello stesso corpo
idrico in cui e' richiesto il titolo abilitativo; 
    b) nelle more dell'aggiornamento del bilancio idrico, il  settore
competente puo' richiedere  all'Autorita'  di  bacino  competente  un
contributo istruttorio in ordine ai criteri da adottare  in  caso  di
revisione delle  concessioni  in  atto,  al  fine  di  assicurare  la
sostenibilita' del prelievo complessivo sul medesimo corpo idrico. 
  3. Il prelievo di acqua e'  comunque  consentito  anche  nei  corpi
idrici in situazioni di criticita' rispetto ai  quali  non  e'  stato
effettuato il censimento di cui al comma 1, in caso di: 
    a) rilascio e rinnovo di concessioni  a  fronte  di  una  o  piu'
istanze di dismissione o variazione delle derivazioni gia' in  essere
all'interno del medesimo corpo idrico, che comportino una diminuzione
dei quantitativi di acqua complessivamente assentiti in misura pari a
quelli richiesti nella domanda di concessione; ai fini della verifica
delle  diminuzioni  compensative  sono  prese  in  considerazione  le
istanze di rinuncia e variazione di prelievo presentate  a  decorrere
dalla  data  di  individuazione  di   situazione   della   criticita'
all'interno dei piano di gestione dei Distretti idrografici; 
    b) rilascio e rinnovo delle concessioni per i prelievi  da  corpi
idrici  superficiali  limitati  ai  periodi  dell'anno  in   cui   la
disponibilita' della risorsa e' tale da  garantire  l'equilibrio  del
bilancio idrico ed il rispetto del deflusso minimo vitale  (DMV)  del
corpo idrico interessato; 
    c) rilascio e rinnovo di concessioni  per  approvvigionamento  ad
uso idropotabile; 
    d) rilascio e rinnovo delle concessioni inferiori  a  3000  metri
cubi annui; 
    e) rilascio delle concessioni preferenziali di cui all'art. 81. 
  4. Fino alla definizione del censimento di cui al comma 1  e  della
revisione di cui  al  comma  2,  le  concessioni  di  derivazione  in
scadenza possono essere rinnovate per  una  durata  non  superiore  a
cinque anni  in  presenza  di  ragioni  di  pubblico  interesse  alla
prosecuzione del prelievo oppure quando l'interruzione  dello  stesso
possa recare pregiudizio all'attivita' connessa. 
  5. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di  cui  al  presente
articolo e' in ogni caso soggetto al rispetto delle  disposizioni  di
cui all'art. 4.