Art. 7 Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici 1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui e' destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'art. 4, comma 5. 2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell'Autorita' di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'art. 16, l'ammissibilita' dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilita' della stessa nonche' alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento. 3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio gia' in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti. 4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, e' effettuata tenendo conto: a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-ter) e 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo; b) dei criteri indicati nell'allegato C al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua. 5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, e' effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I-ter) e 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ove esistenti. 6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso potabile: a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorita' idrica toscana; b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, e' preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.