Art. 7 
 
              Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici 
 
  1. Nella domanda per il rilascio o  rinnovo  della  concessione  il
richiedente indica, nell'ambito  di  ciascuna  categoria  di  uso,  i
fabbisogni a cui e' destinato  il  prelievo,  secondo  le  specifiche
utilizzazioni indicate nella  tabella  dell'allegato  A  al  presente
regolamento e al netto dei volumi  ottenibili  dalla  messa  in  atto
delle misure di risparmio idrico di cui all'art. 4, comma 5. 
  2. In sede di rilascio o  rinnovo  della  concessione,  il  settore
competente,   in   coerenza   con   quanto   riportato   nel   parere
dell'Autorita' di bacino, valuta in  linea  tecnica,  anche  ai  fini
dell'applicazione delle riduzioni del  canone  di  cui  all'art.  16,
l'ammissibilita' dei quantitativi  di  risorsa  idrica  richiesta  in
rapporto alla disponibilita' della stessa nonche' alle previsioni  di
effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni  utilizzazione
specifica, sulla base delle consuetudini e delle  norme  tecniche  di
riferimento. 
  3. Ai fini del comma 2, la domanda  di  concessione  o  di  rinnovo
contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo  e  degli
interventi di risparmio gia'  in  essere  o  proposti,  riportando  i
calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti. 
  4. La valutazione di cui al comma 2,  se  riferita  alla  categoria
d'uso agricolo, e' effettuata tenendo conto: 
    a) dei criteri  di  ottimizzazione  dell'utilizzo  della  risorsa
idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma  1,
lettera I-ter) e 29-bis del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  ove
esistenti, con  riferimento  alle  utilizzazioni  specifiche  diverse
dall'uso irriguo; 
    b) dei criteri indicati nell'allegato C al presente  regolamento,
con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua. 
  5. La valutazione di cui al comma 2,  se  riferita  alla  categoria
d'uso produzione beni e  servizi,  e'  effettuata  tenendo  conto  di
criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica  secondo
le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera  I-ter)
e 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ove esistenti. 
  6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2,  se  riferita  alla
categoria d'uso potabile: 
    a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di
acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di  prelievo  previsti
dal piano d'ambito approvato dall'autorita' idrica toscana; 
    b) nel caso di richieste di  concessione  per  approvvigionamento
privato, e'  preso  a  riferimento  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4  marzo  1996  (Disposizioni  in  materia  di
risorse idriche) che indica in 150 litri  al  giorno/pro  capite,  il
livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun
ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.