Art. 9 Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla legge regionale n. 69/2011 ed alla legge regionale n. 91/1998), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono, secondo le modalita' ivi indicate: a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 24/2012; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, e' subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi; b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell'ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificita' presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorita' stabilite dall'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilita' irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto; c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificita' presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorita' stabilite dall'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalita' previste all'allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152); e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.