Art. 9 
 
           Disposizioni relative alle situazioni di stato 
                         di emergenza idrica 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  167,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti  di
cui all'art. 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme  per
la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla  legge
regionale  n.  69/2011  ed  alla  legge  regionale  n.  91/1998),  in
attuazione del piano straordinario, i settori  competenti  procedono,
secondo le modalita' ivi indicate: 
    a)   ad   autorizzare   i   prelievi   dalle   nuove   fonti   di
approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la  sola
durata dello stato di emergenza  dichiarato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1 della legge regionale n. 24/2012; al cessare dello  stato  di
emergenza  il  mantenimento  dei  prelievi  dalle  nuove   fonti   di
approvvigionamento previste nel piano straordinario,  e'  subordinato
al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o  autorizzatorio
dei prelievi stessi; 
    b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni
al  prelievo  idrico  per  usi   diversi   da   quello   potabile   e
agricolo-zootecnico, nell'ambito delle aree e per la durata  previsti
dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una
valutazione che tenga conto della loro incidenza sul  deficit  idrico
in atto e delle specificita' presenti nel territorio interessato, nel
rispetto  delle  priorita'  stabilite  dall'art.  167   del   decreto
legislativo n. 152/2006 e  dal  piano  di  tutela  delle  acque;  con
riferimento agli  usi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lett.  c)  a
prevalente scopo irriguo, al fine  di  mitigare  gli  effetti  lesivi
derivanti dalla riduzione delle disponibilita'  irrigue,  il  settore
competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto; 
    c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei
corpi idrici, sulla base di una valutazione  che  tenga  conto  della
loro incidenza sul  deficit  idrico  in  atto  e  delle  specificita'
presenti nel territorio interessato,  nel  rispetto  delle  priorita'
stabilite dall'art. 167 del decreto legislativo  n.  152/2006  e  dal
piano di tutela delle acque; 
    d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso  minimo  vitale
nei casi e con le modalita' previste all'allegato 1, punto  7.5,  del
decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per  predisposizione
del bilancio  idrico  di  bacino,  comprensive  dei  criteri  per  il
censimento delle utilizzazioni in  atto  e  per  la  definizione  del
minimo deflusso vitale, di cui all'art.  22,  comma  4,  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152); 
    e) ad intensificare i controlli e le  verifiche  sulle  fonti  di
approvvigionamento e sui prelievi abusivi.