Art. 4 Attivita' istituzionali 1. L'ARPA svolge le seguenti attivita' istituzionali di natura tecnico-scientifica: a) attivita' di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonche' la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attivita' di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attivita' di controllo dei fattori geologici, metereologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonche' per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito; b) attivita' di supporto e assistenza agli enti di cui all'art. 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche; c) attivita' di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'art. 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale); d) attivita' di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; e) attivita' di sviluppo delle indagini epidemiologiche ambientali al fine di studiare le correlazioni tra l'inquinamento delle matrici e i danni sanitari che ne possono conseguire. 2. L'ARPA svolge le attivita' istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. 3. L'ARPA puo' svolgere altresi' ulteriori attivita' rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con l'imparzialita' dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. 4. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte.