Art. 4 
 
                       Attivita' istituzionali 
 
  1. L'ARPA svolge le  seguenti  attivita'  istituzionali  di  natura
tecnico-scientifica: 
    a) attivita'  di  controllo  ambientale  aventi  per  oggetto  il
campionamento, l'analisi, la misura, il  monitoraggio  e  l'ispezione
dello stato delle componenti  ambientali,  delle  pressioni  e  degli
impatti, nonche' la verifica di forme di autocontrollo previste dalle
normative comunitarie  e  statali  vigenti;  attivita'  di  controllo
sull'igiene dell'ambiente, sulle attivita' connesse all'uso  pacifico
dell'energia nucleare ed in materia di protezione  dalle  radiazioni;
attivita'  di  controllo  dei  fattori  geologici,  metereologici   e
nivologici per la tutela dell'ambiente,  nonche'  per  la  previsione
finalizzata alla prevenzione dei rischi  naturali,  ivi  compresa  la
partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito; 
    b) attivita' di supporto e assistenza agli enti di  cui  all'art.
2, comma 3, nell'esercizio  delle  loro  funzioni  amministrative  in
materia ambientale, territoriale,  di  prevenzione  e  di  protezione
civile, con particolare riferimento alla  formulazione  di  pareri  e
valutazioni tecniche; 
    c) attivita' di raccolta ed elaborazione dei dati  acquisiti  per
fornire agli enti di cui all'art. 2, comma 3, un  quadro  conoscitivo
che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente,
garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche  ai
sensi del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195  (attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale); 
    d) attivita' di promozione e  sviluppo  della  ricerca  applicata
sugli elementi dell'ambiente fisico, sui  fenomeni  di  inquinamento,
sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto  utilizzo  delle
risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; 
    e)  attivita'  di   sviluppo   delle   indagini   epidemiologiche
ambientali al fine di studiare  le  correlazioni  tra  l'inquinamento
delle matrici e i danni sanitari che ne possono conseguire. 
  2. L'ARPA svolge le attivita'  istituzionali  di  cui  al  comma  1
assicurando  il   raggiungimento   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni. 
  3. L'ARPA puo' svolgere altresi'  ulteriori  attivita'  rispetto  a
quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici  o  privati,
solo se non interferiscono con il pieno  raggiungimento  dei  livelli
essenziali delle prestazioni, sulla base di  specifiche  disposizioni
normative  oppure  di  accordi  o  convenzioni,  applicando   tariffe
definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. Le attivita' di cui  al  presente  comma  sono
svolte solo se sono compatibili con l'imparzialita'  dell'ARPA  e  se
non determinano situazioni di  conflitto  di  interessi,  anche  solo
potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di
consulenza in favore di soggetti  privati  su  materie  sottoposte  a
vigilanza da parte del Sistema nazionale a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente. 
  4. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale i  dati  e  le
informazioni necessari per la stesura della relazione  annuale  sullo
stato dell'ambiente del Piemonte.