Art. 6 
 
            Carta dei servizi e delle attivita' dell'ARPA 
 
  1. L'ARPA  predispone,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
normativa e dalla pianificazione  ambientale,  dal  piano  energetico
ambientale,  dal  piano  sanitario  e  dal  piano   regionale   della
prevenzione, la Carta dei servizi e  delle  attivita'  per  informare
preventivamente i cittadini sugli standards  dei  servizi  offerti  e
sulle modalita' di svolgimento delle sue prestazioni. 
  2. L'ARPA trasmette la Carta dei servizi  e  delle  attivita'  alla
Giunta regionale che, previa acquisizione  del  parere  del  Comitato
regionale di  indirizzo  di  cui  all'art.  20  e  della  commissione
consiliare competente, provvede alla sua approvazione. 
  3.  La  Carta  dei  servizi  e  delle  attivita'  e'  aggiornata  e
modificata secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 ed e'  comunque
aggiornata ogni cinque anni.