Art. 6 Carta dei servizi e delle attivita' dell'ARPA 1. L'ARPA predispone, in conformita' a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attivita' per informare preventivamente i cittadini sugli standards dei servizi offerti e sulle modalita' di svolgimento delle sue prestazioni. 2. L'ARPA trasmette la Carta dei servizi e delle attivita' alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 20 e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione. 3. La Carta dei servizi e delle attivita' e' aggiornata e modificata secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 ed e' comunque aggiornata ogni cinque anni.