Art. 7 Contenuti della Carta dei servizi e delle attivita' 1. La Carta dei servizi e delle attivita' individua, nell'ambito delle attivita' istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, le attivita' istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie. 2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attivita' istituzionali obbligatorie le attivita' svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale. 3. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attivita' istituzionali non obbligatorie le ulteriori attivita' individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva. 4. La Carta dei servizi e delle attivita' individua in particolare le attivita' istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA svolge obbligatoriamente e consistenti in attivita' di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva. 5. Nell'ambito delle attivita' istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, la Carta dei servizi e delle attivita' individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'ARPA, sulla base della normativa vigente. 6. Allo svolgimento delle attivita' istituzionali obbligatorie indicate nella Carta dei servizi e delle attivita' sono correlate, secondo le modalita' di programmazione e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di cui all'art. 20, commi 1 e 6, le risorse finanziarie ordinarie di cui all'art. 21, comma 1, lettera a).