Art. 7 
 
         Contenuti della Carta dei servizi e delle attivita' 
 
  1. La Carta dei servizi e delle  attivita'  individua,  nell'ambito
delle  attivita'  istituzionali  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  le
attivita'  istituzionali  obbligatorie  e  quelle  istituzionali  non
obbligatorie. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attivita' istituzionali
obbligatorie le attivita' svolte ai sensi della normativa  statale  e
regionale oppure degli atti di programmazione regionale. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attivita' istituzionali
non obbligatorie le ulteriori attivita' individuate  come  funzionali
alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto  del
servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva. 
  4. La Carta dei servizi e delle attivita' individua in  particolare
le attivita' istituzionali connesse  alla  tutela  della  salute  che
l'ARPA  svolge  obbligatoriamente  e  consistenti  in  attivita'   di
controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della
Regione e delle  strutture  del  servizio  sanitario  regionale,  per
l'esercizio delle loro funzioni in materia di  tutela  della  salute,
con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva. 
  5. Nell'ambito delle attivita' istituzionali  di  cui  all'art.  4,
comma 1,  la  Carta  dei  servizi  e  delle  attivita'  individua  le
prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti  privati  si
avvalgono in via esclusiva  dell'ARPA,  sulla  base  della  normativa
vigente. 
  6. Allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  obbligatorie
indicate nella Carta dei servizi e delle  attivita'  sono  correlate,
secondo le modalita' di programmazione e  di  pianificazione  per  il
raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di cui  all'art.
20, commi 1 e 6, le risorse finanziarie ordinarie di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a).