Art. 15 
 
Autorizzazione al funzionamento e segnalazione  certificata  d'inizio
                              attivita' 
 
  1. L'apertura e la gestione dei  servizi  educativi  per  la  prima
infanzia privati, che prevedano  l'affidamento  di  bambini  di  eta'
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e  a
fronte di un compenso economico, ivi  compresi  i  servizi  educativi
aziendali  e  interaziendali  e  le  sezioni   aggregate   a   scuole
dell'infanzia  o  ad  altri  servizi  educativi  o  scolastici,  sono
soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di  cui
al presente titolo,  indipendentemente  dalla  loro  denominazione  e
ubicazione. 
  2. L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal comune nel cui
territorio sono ubicate le strutture,  che  la  rilascia  sentito  il
parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 22. 
  3. I soggetti gestori dei servizi  ricreativi  di  cui  all'art.  9
devono  presentare  al  comune  competente  segnalazione  certificata
d'inizio dell'attivita'.