Art. 16 
 
           Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento 
 
  1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'art.  15
i  soggetti  richiedenti  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) disporre di strutture con le  caratteristiche  previste  dagli
articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui  alla  direttiva  prevista
all'art. 1, comma 4; 
    b) disporre  di  personale  in  possesso  dei  titoli  di  studio
previsti dalla normativa in vigore; 
    c) applicare  al  personale  dipendente  i  contratti  collettivi
nazionali  di  settore  sottoscritti   dai   sindacati   maggiormente
rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale
di riferimento; 
    d)  applicare  il  rapporto  numerico  tra  personale  educatore,
personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti  cosi'  come
indicato nella direttiva di cui all'art. 31; 
    e) adottare, qualora  vengano  forniti  uno  o  piu'  pasti,  una
tabella dietetica approvata dall'Azienda unita'  sanitaria  locale  e
prevedere procedure di acquisto degli alimenti  che  garantiscano  il
rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per
l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base
di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e  a  bambini),  che
prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti  non  contenenti  alimenti
geneticamente modificati e diano priorita' all'utilizzo  di  prodotti
ottenuti con metodi biologici; 
    f) provvedere alla copertura assicurativa del personale  e  degli
utenti; 
    g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale,  pari
ad un minimo di venti ore annuali, alle attivita'  di  aggiornamento,
alla programmazione delle attivita' educative e alla promozione della
partecipazione delle famiglie; 
    h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive  di
cui all'art. 1,  comma  4  un  piano  finalizzato  alla  prevenzione,
valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche  ai
fini di quanto previsto dalla legislazione specifica  in  materia  di
tutela e sicurezza sul lavoro; 
    i) attuare,  nel  rapporto  con  gli  utenti,  le  condizioni  di
trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8.