Art. 17 Accreditamento e sistema di valutazione della qualita' 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualita' di cui all'art. 18, che sara' oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4. 2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di funzionamento per i servizi pubblici. 3. L'accreditamento e' concesso dal comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'art. 22.