Art. 17 
 
       Accreditamento e sistema di valutazione della qualita' 
 
  1.  La  Regione,  al  fine  di  promuovere   lo   sviluppo   e   la
qualificazione  del  sistema  dei  servizi  educativi  per  la  prima
infanzia e definire il relativo sistema  di  regolazione,  istituisce
l'accreditamento del servizio, basato  sul  percorso  di  valutazione
della qualita' di cui all'art. 18,  che  sara'  oggetto  di  apposita
direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4. 
  2. Per i servizi privati  l'accreditamento  costituisce  condizione
per l'accesso ai  finanziamenti  pubblici,  ad  eccezione  di  quanto
previsto all'art. 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei  requisiti
di cui al comma 1  e'  condizione  di  funzionamento  per  i  servizi
pubblici. 
  3.  L'accreditamento  e'  concesso   dal   comune   previo   parere
obbligatorio della commissione tecnica di cui all'art. 22.