Art. 18 Valutazione della qualita' ai fini della concessione dell'accreditamento 1. Il percorso di valutazionedella qualita', ai fini dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento: a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalita' e la programmazione delle attivita' educative; b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'art. 8; c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 32; d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'art. 1, comma 4, che dovra' prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualita' e strumenti di verifica e controllo del sistema; e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalita' di collaborazione con i genitori in esso indicate. Art 19. Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia 1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.