Art. 18 
 
Valutazione   della    qualita'    ai    fini    della    concessione
                         dell'accreditamento 
 
  1.   Il   percorso   di   valutazionedella   qualita',   ai    fini
dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre
a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento: 
    a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalita' e
la programmazione delle attivita' educative; 
    b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e
la partecipazione delle  famiglie  sulla  base  di  quanto  stabilito
all'art. 8; 
    c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base
di quanto stabilito all'art. 32; 
    d) adottino  strumenti  di  autovalutazione  del  servizio  e  un
adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto  stabilito
dalla direttiva di cui all'art. 1,  comma  4,  che  dovra'  prevedere
l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di
valutazione della qualita' e strumenti di verifica  e  controllo  del
sistema; 
    e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso
di cui all'art. 6 e le condizioni  di  trasparenza  e  partecipazione
delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la  costituzione  di
organismi   rappresentativi,   sia   attraverso   le   modalita'   di
collaborazione con i genitori in esso indicate. 
  Art 19. 
  Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia 
  1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima
infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi  attivati,
e  li  pubblica  sul  proprio  sito  web  istituzionale,  oltre  che,
annualmente,  nel  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della   Regione
Emilia-Romagna (BURERT). 
  2.  A  tal  fine  gli  enti  capofila  di   distretto   trasmettono
annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.