Art. 19 
 
         Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia 
 
  1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima
infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi  attivati,
e  li  pubblica  sul  proprio  sito  web  istituzionale,  oltre  che,
annualmente,  nel  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della   Regione
Emilia-Romagna (BURERT). 
  2.  A  tal  fine  gli  enti  capofila  di   distretto   trasmettono
annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.