Art. 19 Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia 1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.