Art. 20 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e  avvalendosi,  se
necessario, della commissione tecnica di cui all'art. 22,  procede  a
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti  sulla
cui base sono stati  concessi  l'autorizzazione  al  funzionamento  e
l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte  salve
le competenze di vigilanza e controllo  previste  dalla  legislazione
vigente. 
  2. Chiunque eroghi un servizio  educativo  per  la  prima  infanzia
senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento  o
gestisca  un  servizio   ricreativo   senza   avere   presentato   la
segnalazione  certificata  d'inizio  attivita'  e'  soggetto  a   una
sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a  euro  10.000,00,  il  cui
importo e' stabilito con regolamento o con ordinanza comunale.  Entro
tali  limiti  il  regolamento  comunale  stabilisce  la  sanzione  da
applicarsi  per  la  mancanza  o  la  perdita  di  ciascun  requisito
richiesto. Se la violazione persiste, il comune assegna  al  soggetto
gestore un termine per provvedere,  trascorso  inutilmente  il  quale
procede alla sospensione  dell'autorizzazione  o  all'emanazione  del
divieto di prosecuzione dell'attivita' e alla chiusura  del  servizio
fino all'introduzione o al ripristino  del  requisito  mancante.  Se,
entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito  mancante
non e' ripristinato o il soggetto gestore non ha  presentato  domanda
di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attivita',  il
comune stesso puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione  o  alla
conferma del divieto di prosecuzione dell'attivita' e  alla  chiusura
del servizio. 
  3. Nel caso in cui  sia  riscontrata  la  perdita  di  uno  o  piu'
requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine  per
provvedere  al   ripristino   del   requisito   mancante.   Trascorso
inutilmente tale termine il concedente procede alla  sospensione  del
provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i
requisiti  siano  reintegrati  procede   alla   revoca.   La   revoca
dell'accreditamento comporta  la  decadenza  dai  benefici  economici
relativi alla gestione eventualmente concessi nonche' dagli appalti e
dai rapporti convenzionali in atto. 
  4. Del provvedimento di revoca e' data  notizia  alla  Regione  che
provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi. 
  5. Il potere sanzionatorio nei confronti  dei  soggetti  privati  e
l'introito dei relativi proventi compete al Comune.