Art. 21 Rapporti convenzionali e appalto di servizi 1. I Comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia. 2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico, le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo. 3. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'art. 18.