Art. 21 
 
             Rapporti convenzionali e appalto di servizi 
 
  1. I Comuni, anche in forma associata,  nel  rispetto  delle  norme
europee, statali e regionali in materia, possono  convenzionarsi  con
soggetti accreditati per la gestione dei  servizi  educativi  per  la
prima infanzia. 
  2.  Gli  appalti  di  servizi  di  cui  alla  presente  legge  sono
aggiudicati a favore dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
valutata in base a elementi diversi, quali la qualita'  del  progetto
pedagogico, le  modalita'  di  gestione,  il  rapporto  numerico  tra
educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo. 
  3.  Fatto  salvo  quanto  disposto  all'art.  37,  comma  6,  nelle
procedure di gara ad evidenza pubblica per  la  gestione  di  servizi
educativi  per  la  prima  infanzia,  nelle   concessioni   e   nelle
convenzioni per gli stessi e' inserito  l'obbligo  del  possesso  dei
requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16  e
per l'accreditamento di cui all'art. 18.