Art. 22 
 
                  Commissione tecnica distrettuale 
 
  1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, e' istituita
la commissione  tecnica  distrettuale  con  funzioni  istruttorie,  a
supporto delle funzioni dei comuni previste  all'art.  11,  comma  1,
lettere a) e b). 
  2. La commissione tecnica distrettuale e' nominata dall'ente locale
capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza  dal
comitato di  distretto,  in  base  alle  modalita'  di  funzionamento
stabilite dal suo regolamento. 
  3.  All'interno  della  commissione   tecnica   distrettuale   sono
rappresentate almeno le seguenti professionalita': 
    a) amministrativa, con funzioni di presidente; 
    b)  pedagogica,  assicurando  la  rappresentanza  paritetica  del
settore privato; 
    c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione  da
stress  lavoro-correlato,   su   designazione   dell'Azienda   unita'
sanitaria locale competente; 
    d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi  educativi  per
l'infanzia.