Art. 23 Compiti della commissione tecnica distrettuale 1. La commissione di cui all'art. 22 ha i seguenti compiti: a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati; b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva; c) svolge attivita' di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi. 2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione e' costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'art. 22, comma 3, lettere a) e b), e puo' essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.