Art. 23 
 
           Compiti della commissione tecnica distrettuale 
 
  1. La commissione di cui all'art. 22 ha i seguenti compiti: 
    a) esprime parere obbligatorio in  relazione  alle  richieste  di
autorizzazione al funzionamento dei servizi privati; 
    b) esprime parere obbligatorio in  relazione  alle  richieste  di
accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva; 
    c) svolge attivita' di consulenza a favore  dei  comuni  e  degli
altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie  e
di accreditamento dei servizi educativi. 
  2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento  la
commissione e'  costituita  esclusivamente  dal  presidente  e  dalla
componente pedagogica, di cui all'art. 22, comma 3, lettere a) e  b),
e puo' essere  integrata  da  coordinatori  pedagogici  esterni  alla
commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.