Art. 4 
Requisiti per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da  parte  delle
  strutture pubbliche e private (articolo 3 della legge regionale  n.
  51/2009) 
  1. Le strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  le  attivita'
sanitarie nelle tipologie di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)
della legge  regionale  n.  51/2009,  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti  strutturali,  impiantistici   e   organizzativi   di   cui
all'allegato A.