Art. 4 Requisiti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (articolo 3 della legge regionale n. 51/2009) 1. Le strutture pubbliche e private che erogano le attivita' sanitarie nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 51/2009, sono tenute al rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A.