Art. 12 Servizi di informazione e di accoglienza turistica 1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilita' ricettiva, di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio. 2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT secondo criteri di imparzialita' e trasparenza. 3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica possono comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli IAT o dai soggetti abilitati a tale scopo, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi. 4. La Regione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneita' su tutto il territorio regionale, con il regola-mento disciplina: a) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi; b) i segni distintivi degli IAT; c) le modalita' per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione; d) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo.