Art. 12 
 
         Servizi di informazione e di accoglienza turistica 
 
  1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica  assicurano
l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio  di
riferimento  e  sul  relativo  patrimonio  turistico,  paesaggistico,
culturale, storico, artistico ed  enogastronomico.  A  tal  fine,  in
particolare,  forniscono   informazioni   e   materiale   informativo
sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilita'  ricettiva,  di
ristorazione e sull'offerta di servizi  turistici,  di  itinerari  di
visita ed escursione nel territorio. 
  2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti
dagli IAT secondo criteri di imparzialita' e trasparenza. 
  3. I servizi di informazione e  di  accoglienza  turistica  possono
comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento
presso le strutture ricettive. Tali servizi  possono  essere  erogati
dagli IAT o dai soggetti  abilitati  a  tale  scopo,  secondo  quanto
stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti  dei  turisti
che accedono agli uffici medesimi. 
  4. La Regione, ai sensi dell'art. 63, comma 2,  dello  Statuto,  al
fine di  garantire  che  i  servizi  di  informazione  e  accoglienza
turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneita' su tutto il
territorio regionale, con il regola-mento disciplina: 
    a) le caratteristiche degli  IAT  e  gli  standard  dei  relativi
servizi; 
    b) i segni distintivi degli IAT; 
    c) le modalita' per la costruzione dei  contenuti  informativi  e
per la loro diffusione; 
    d) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la
Regione e gli enti locali  possono  affidare  i  servizi  di  cui  al
presente articolo.