Art. 13 Attivita' di promozione turistica 1. Per attivita' di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale. 2. La Regione esercita le attivita' di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 22/2016. 3. Nella fase di attuazione degli interventi defi niti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attivita' di competenza regionale e' assicurato dalla cabina di regia di cui all'art. 14.