Art. 13 
 
                  Attivita' di promozione turistica 
 
  1. Per attivita' di promozione turistica si intendono le iniziative
tese alla conoscenza  e  alla  valorizzazione  delle  risorse  e  dei
servizi turistici,  da  attuare  in  ambito  regionale,  nazionale  e
internazionale, nel quadro della programmazione regionale. 
  2.  La  Regione  esercita  le  attivita'  di  promozione  turistica
attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica  di  cui  alla
legge regionale n. 22/2016. 
  3. Nella fase di attuazione degli interventi defi niti  negli  atti
di programmazione della promozione  turistica,  il  raccordo  fra  le
esigenze di carattere locale e le attivita' di  competenza  regionale
e' assicurato dalla cabina di regia di cui all'art. 14.