Art. 6 Integrazione del contenuto del piano operativo con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014. 1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014, sono inserite le parole: «nonche' la specifica disciplina di cui all'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014).». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 febbraio 2017 ROSSI (Omissis).