Art. 6 
 
Integrazione del contenuto del piano operativo con  riferimento  alla
  disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.
  Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014. 
 
  1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 95 della  legge
regionale n. 65/2014, sono inserite le parole: «nonche' la  specifica
disciplina di cui all'art. 4 della legge regionale 7  febbraio  2017,
n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio  esistente
situato nel territorio rurale.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
65/2014).». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 7 febbraio 2017 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).