Art. 2 Demanio marittimo regionale e statale in ambito lagunare 1. Appartengono al demanio marittimo regionale i beni siti nella laguna di Marano-Grado intavolati o trascritti a favore della Regione o consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'art. 5 del decreto legislativo 265/2001, ovvero acquisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 2. Appartengono al demanio marittimo statale i beni siti nella laguna di Marano-Grado non ancora consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'art. 5 del decreto legislativo 265/2001, la cui gestione avviene ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 111/2004.