Art. 2 
 
                     Demanio marittimo regionale 
                    e statale in ambito lagunare 
 
  1. Appartengono al demanio marittimo regionale i  beni  siti  nella
laguna di Marano-Grado intavolati o trascritti a favore della Regione
o consegnati dallo Stato alla Regione secondo le  procedure  previste
dall'art.  5  del  decreto  legislativo  265/2001,  ovvero  acquisiti
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 
  2. Appartengono al demanio marittimo  statale  i  beni  siti  nella
laguna di Marano-Grado non ancora consegnati dallo Stato alla Regione
secondo le procedure previste dall'art.  5  del  decreto  legislativo
265/2001, la cui gestione avviene ai sensi dell'art. 9, commi 2 e  5,
del decreto legislativo 111/2004.