Art. 3 
 
                     Beni regionali e inventario 
 
  1. I beni del demanio marittimo regionale di cui all'art. 2,  comma
1,  sono  riportati  negli  archivi  catastali,  tavolari   e   delle
Conservatorie dei registri immobiliari, secondo  le  disposizioni  di
legge, con la denominazione «Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia -
demanio marittimo». 
  2. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nell'inventario dei  beni
demaniali tenuto dalla struttura competente in materia di demanio. 
  3. Al fine del costante  aggiornamento  dell'inventario  tutti  gli
atti che comportano modificazione dello stato giuridico dei beni  del
demanio marittimo regionale sono comunicati alla struttura competente
in materia di demanio.