Art. 4 
 
     Piano di utilizzo del Demanio marittimo regionale - PUDMAR 
 
  1. La Regione predispone il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo
Regionale (PUDMAR), finalizzato alla gestione e  alla  valorizzazione
dei  beni  di  cui  all'art.  2,  che   ha   natura   ricognitiva   e
programmatoria ed e' subordinato alle scelte  pianificatorie  operate
dagli strumenti urbanistici e alle  previsioni  della  pianificazione
paesaggistica e ambientale. 
  2. Il PUDMAR e' lo strumento che identifica  le  aree  del  demanio
marittimo di cui all'art. 2 in funzione  degli  utilizzi  di  seguito
indicati: 
    a) turistico - ricreativo; 
    b) nautica da diporto; 
    c) cantieristica navale; 
    d) attivita' sportive; 
    e) pesca e acquacoltura; 
    f) attivita' dedicate ad associazionismo senza fini di lucro; 
    g) pubblico interesse. 
  3. Le concessioni e le autorizzazioni aventi per  oggetto  utilizzi
diversi da quelli indicati al comma 2 sono  rilasciate  a  condizione
che l'utilizzo previsto risulti compatibile con la  destinazione  del
PUDMAR, rimanendo comunque in vigore le concessioni  gia'  rilasciate
fino alla loro scadenza. 
  4. Il PUDMAR e' predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  nel  rispetto  delle   previsioni
urbanistiche vigenti, secondo un processo partecipato che coinvolge i
portatori d'interesse presenti sul territorio. Sono, in  particolare,
sentiti  la  competente  Autorita'   marittima,   gli   enti   locali
territorialmente competenti e le associazioni regionali di  categoria
dei settori coinvolti, le strutture regionali competenti  in  materia
di infrastrutture e pianificazione territoriale, in materia di difesa
del suolo e in materia di pesca e acquacoltura. 
  5. Il PUDMAR e' adottato con deliberazione della Giunta  regionale,
e' sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi
dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 22  maggio  2015,  n.  12
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del  Friuli  Venezia
Giulia, modifiche e integrazioni  alla  legge  regionale  26/2014  in
materia di riordino del  sistema  Regione-Autonomie  locali  e  altre
norme urgenti in materia  di  autonomie  locali),  e'  approvato,  su
conforme deliberazione della Giunta regionale, dal  Presidente  della
Regione  ed  entra  in  vigore  il   giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
  6. I piani di gestione e le misure di conservazione e  salvaguardia
di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7  (Legge  comunitaria
2007), nonche'  le  loro  eventuali  modifiche,  sono  immediatamente
prevalenti rispetto alle previsioni contrastanti del PUDMAR.