Art. 10 
 
          Disposizioni per il patrimonio edilizio esistente 
 
  1. La disciplina degli insediamenti esistenti contenuta  nel  piano
operativo e' riferita, ai sensi dell'art. 95, comma 2, lettere  a)  e
c) della legge regionale n. 65/2014, sia a  singoli  immobili  che  a
complessi edilizi,  siano  essi  isolati  o  appartenenti  a  tessuti
edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati  sulla
base   dei   parametri   riferiti   ai   caratteri   morfotipologici,
architettonici e urbanistici, nonche'  al  valore  storico-culturale,
tipologico, paesaggistico o testimoniale. 
  2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica, in attuazione di
quanto previsto  dall'art.  95,  comma  2,  lettera  b)  della  legge
regionale n. 65/2014, classificano gli immobili ritenuti di rilevante
valore storico - architettonico o storico -  testimoniale,  esistenti
nelle zone agricole, ivi compresi quelli privi della dichiarazione di
interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.
10 della legge  6  luglio  2002,  n.  137),  in  conformita'  con  le
disposizioni di cui al titolo IV capo III della  legge  regionale  n.
65/2014. 
  3. Il piano  operativo  contiene  la  disciplina  degli  interventi
urbanistico-edilizi ammissibili per le varie  categorie  di  immobili
classificati ai sensi dei commi 1 e 2. 
  4. Il piano operativo puo' contenere una specifica disciplina volta
a favorire il mutamento delle categorie funzionali degli  immobili  e
complessi edilizi di cui  ai  commi  1  e  2,  che  a  seguito  della
classificazione effettuata non risultino adeguate con la natura e  le
caratteristiche degli immobili classificati. 
  5. In relazione agli obiettivi e alle finalita' da  perseguire  per
il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio  esistente,
i comuni, in sede di formazione  del  piano  operativo,  accertano  e
valutano altresi' lo stato dei servizi e delle infrastrutture  urbane
esistenti.