Art. 10 Disposizioni per il patrimonio edilizio esistente 1. La disciplina degli insediamenti esistenti contenuta nel piano operativo e' riferita, ai sensi dell'art. 95, comma 2, lettere a) e c) della legge regionale n. 65/2014, sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base dei parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonche' al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale. 2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 65/2014, classificano gli immobili ritenuti di rilevante valore storico - architettonico o storico - testimoniale, esistenti nelle zone agricole, ivi compresi quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in conformita' con le disposizioni di cui al titolo IV capo III della legge regionale n. 65/2014. 3. Il piano operativo contiene la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili classificati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il piano operativo puo' contenere una specifica disciplina volta a favorire il mutamento delle categorie funzionali degli immobili e complessi edilizi di cui ai commi 1 e 2, che a seguito della classificazione effettuata non risultino adeguate con la natura e le caratteristiche degli immobili classificati. 5. In relazione agli obiettivi e alle finalita' da perseguire per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, in sede di formazione del piano operativo, accertano e valutano altresi' lo stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti.