Art. 11 
 
         Norme in materia di interventi relativi al recupero 
                 degli edifici nel territorio rurale 
 
  1. Alla scadenza di ogni quinquennio  dall'approvazione  del  piano
operativo,  al  fine  di  promuovere  il   recupero   degli   edifici
abbandonati e caratterizzati da condizioni di  degrado  presenti  nel
territorio rurale, gli  strumenti  della  pianificazione  urbanistica
comunale, in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2017,  n.  3
(Disposizioni per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente
situato nel territorio rurale.  Modifiche  alla  legge  regionale  10
novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio») integrano
il  quadro  conoscitivo  dei  propri  strumenti   di   pianificazione
urbanistica sulla  base  dei  dati  disponibili  o  reperibili  sulla
presenza di immobili abbandonati, anche in relazione  al  livello  di
accessibilita',  e  definiscono  specifiche  disposizioni   volte   a
favorire il loro recupero. 
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sul territorio rurale
di cui al titolo IV, capo  III  della  legge  regionale  n.  65/2014,
laddove il piano operativo ammetta sul patrimonio edilizio  esistente
in zona agricola interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  o  di
sostituzione edilizia, di cui all'art. 134 della legge  regionale  n.
65/2014, la disciplina comunale  formula  specifiche  indicazioni  in
modo da rendere coerente la realizzazione di tali interventi  con  le
caratteristiche e le modalita'  insediative  proprie  del  territorio
rurale. Nella definizione di  tali  indicazioni,  in  relazione  alle
specificita' del territorio comunale, si tiene conto  delle  seguenti
indicazioni: 
  a) nella disciplina degli interventi di  sostituzione  edilizia  le
indicazioni riferite al «lotto» possono essere riferite,  laddove  ne
ricorrano  le  condizioni,  all'«area  di  pertinenza»,  cosi'   come
individuata nell'art. 83 della legge regionale n. 65/2014; 
  b) si configurano come interventi di ristrutturazione urbanistica i
trasferimenti di volumetrie consistenti, la cui ricostruzione  incide
in  modo  rilevante  sugli  assetti  preesistenti,  rappresentati  in
particolare dalla maglia insediativa e poderale rurale,  determinando
altresi' la necessita' di nuova viabilita' rurale e la  realizzazione
di opere di urbanizzazione. 
  3.  Negli  interventi  di   ristrutturazione   urbanistica   o   di
sostituzione edilizia, di cui all'art.  134,  comma  1,  della  legge
regionale n. 65/2014, eventualmente consentiti dagli strumenti  della
pianificazione urbanistica comunale sugli edifici e manufatti di  cui
al comma 1,  e'  valutata  preventivamente  la  compatibilita'  della
volumetria ricostruita con il  contesto  rurale  di  riferimento,  in
coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT. Gli interventi che
determinano il mutamento della  categoria  funzionale  agricola  sono
soggetti alle limitazioni di cui all'art. 83,  comma  2  della  legge
regionale n. 65/2014.