Art. 11 Norme in materia di interventi relativi al recupero degli edifici nel territorio rurale 1. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, al fine di promuovere il recupero degli edifici abbandonati e caratterizzati da condizioni di degrado presenti nel territorio rurale, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio») integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, anche in relazione al livello di accessibilita', e definiscono specifiche disposizioni volte a favorire il loro recupero. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della legge regionale n. 65/2014, laddove il piano operativo ammetta sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, di cui all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, la disciplina comunale formula specifiche indicazioni in modo da rendere coerente la realizzazione di tali interventi con le caratteristiche e le modalita' insediative proprie del territorio rurale. Nella definizione di tali indicazioni, in relazione alle specificita' del territorio comunale, si tiene conto delle seguenti indicazioni: a) nella disciplina degli interventi di sostituzione edilizia le indicazioni riferite al «lotto» possono essere riferite, laddove ne ricorrano le condizioni, all'«area di pertinenza», cosi' come individuata nell'art. 83 della legge regionale n. 65/2014; b) si configurano come interventi di ristrutturazione urbanistica i trasferimenti di volumetrie consistenti, la cui ricostruzione incide in modo rilevante sugli assetti preesistenti, rappresentati in particolare dalla maglia insediativa e poderale rurale, determinando altresi' la necessita' di nuova viabilita' rurale e la realizzazione di opere di urbanizzazione. 3. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, di cui all'art. 134, comma 1, della legge regionale n. 65/2014, eventualmente consentiti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale sugli edifici e manufatti di cui al comma 1, e' valutata preventivamente la compatibilita' della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT. Gli interventi che determinano il mutamento della categoria funzionale agricola sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 83, comma 2 della legge regionale n. 65/2014.