Art. 12 
 
                  Disposizioni per la rigenerazione 
                     delle aree urbane degradate 
 
  1. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'art.  92,
comma 4, lettera  f)  della  legge  regionale  n.  65/2014  il  piano
strutturale individua gli  ambiti  caratterizzati  da  condizioni  di
degrado di cui all'art. 123, comma 1, lettere a) e b), ove  presenti,
e definisce per tali ambiti gli obiettivi specifici per le azioni  di
rigenerazione urbana. 
  2. Entro gli ambiti di cui al comma 1 il piano operativo  definisce
la  perimetrazione  delle  aree,  nelle  quali  sono   previsti   gli
interventi di rigenerazione urbana ed elabora per ciascuna  area  una
scheda con i contenuti stabiliti dall'art. 125, comma 3,  lettera  b)
della legge regionale n. 65/2014. 
  3. In alternativa a quanto disposto al comma 2, i comuni, ancorche'
dotati   solo    di    piano    strutturale,    possono    provvedere
all'individuazione delle aree e degli interventi di cui al  comma  2,
tramite una ricognizione da effettuare con  apposito  atto  avente  i
contenuti definiti all'art. 125, comma 3  della  legge  regionale  n.
65/2014.