Art. 12 Disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate 1. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 4, lettera f) della legge regionale n. 65/2014 il piano strutturale individua gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'art. 123, comma 1, lettere a) e b), ove presenti, e definisce per tali ambiti gli obiettivi specifici per le azioni di rigenerazione urbana. 2. Entro gli ambiti di cui al comma 1 il piano operativo definisce la perimetrazione delle aree, nelle quali sono previsti gli interventi di rigenerazione urbana ed elabora per ciascuna area una scheda con i contenuti stabiliti dall'art. 125, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 65/2014. 3. In alternativa a quanto disposto al comma 2, i comuni, ancorche' dotati solo di piano strutturale, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli interventi di cui al comma 2, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto avente i contenuti definiti all'art. 125, comma 3 della legge regionale n. 65/2014.