Art. 13 Pubblico avviso 1. I comuni che, ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, procedano ai sensi dell'art. 95, comma 8 della legge regionale n. 65/2014, mediante pubblico avviso, alla raccolta di proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale, danno atto nel provvedimento di adozione del piano operativo delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute. Tali valutazioni attengono prioritariamente: a) alla coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del piano strutturale; b) alla qualita' urbanistica e alla fattibilita' degli interventi proposti, dal punto di vista tecnico ed economico; c) ai tempi di realizzazione previsti; d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti. 2. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo e non vincola, in alcun modo, la definizione dei contenuti del piano operativo da parte del comune competente.