Art. 13 
 
                           Pubblico avviso 
 
  1. I comuni che, ai  fini  della  definizione  del  dimensionamento
quinquennale  e  dei  contenuti  previsionali  del  piano  operativo,
procedano ai sensi dell'art. 95, comma 8  della  legge  regionale  n.
65/2014, mediante  pubblico  avviso,  alla  raccolta  di  proposte  o
progetti finalizzati  all'attuazione  degli  obiettivi  ed  indirizzi
strategici del piano strutturale, danno  atto  nel  provvedimento  di
adozione del  piano  operativo  delle  valutazioni  effettuate  sulle
proposte pervenute. Tali valutazioni attengono prioritariamente: 
  a)  alla  coerenza  delle  proposte  con  i  contenuti  e  con   il
dimensionamento del piano strutturale; 
  b) alla qualita' urbanistica e alla fattibilita'  degli  interventi
proposti, dal punto di vista tecnico ed economico; 
  c) ai tempi di realizzazione previsti; 
  d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; 
  e) agli obblighi che gli interessati si  impegnano  ad  assumere  a
garanzia  della  corretta  e  della  completa   realizzazione   degli
interventi proposti. 
  2. La presentazione delle proposte e dei  progetti  a  seguito  del
pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente  valore
consultivo e non vincola, in alcun modo, la definizione dei contenuti
del piano operativo da parte del comune competente.