Art. 14 
 
          Disposizioni per la pianificazione intercomunale 
 
  1. I contenuti dell'art.  92  della  legge  regionale  n.  65/2014,
richiamati dall'art. 94, comma 1, della legge  regionale  n.  65/2014
sono sviluppati ad una scala e livello di analisi adeguato all'ambito
sovracomunale del piano strutturale. 
  2. Le analisi del quadro conoscitivo di cui all'art. 92,  comma  2,
della legge  regionale  n.  65/2014  sono  effettuate  ad  una  scala
adeguata  all'ambito  sovracomunale,  anche   in   riferimento   alla
definizione  dello  statuto  del  territorio  e  delle  strategie  di
sviluppo sostenibile, di cui al comma 4 del medesimo articolo. 
  3. La individuazione  delle  UTOE,  evidenziando  gli  obiettivi  e
strategie a  livello  di  ambito  sovracomunale,  tiene  conto  della
articolazione territoriale  della  pianificazione  sovracomunale  del
piano, anche superando i confini amministrativi dei singoli comuni. 
  4. Nel caso di UTOE che ricadano in due o piu'  distinti  territori
comunali, il dimensionamento delle UTOE di cui al comma 3, in  quanto
attuato attraverso i piani operativi comunali, e' articolato  tenendo
conto  della  suddivisione  amministrativa  nonche'  delle  forme  di
perequazione territoriale di cui all'art. 94, comma  2,  della  legge
regionale n. 65/2014. 
  5. Gli ulteriori contenuti di cui all'art. 92, comma 5, della legge
regionale n. 65/2014 sono altresi' definiti a  livello  sovracomunale
con  approfondimenti  specifici  in  relazione   alle   strategie   e
previsioni a livello di UTOE.