Art. 14 Disposizioni per la pianificazione intercomunale 1. I contenuti dell'art. 92 della legge regionale n. 65/2014, richiamati dall'art. 94, comma 1, della legge regionale n. 65/2014 sono sviluppati ad una scala e livello di analisi adeguato all'ambito sovracomunale del piano strutturale. 2. Le analisi del quadro conoscitivo di cui all'art. 92, comma 2, della legge regionale n. 65/2014 sono effettuate ad una scala adeguata all'ambito sovracomunale, anche in riferimento alla definizione dello statuto del territorio e delle strategie di sviluppo sostenibile, di cui al comma 4 del medesimo articolo. 3. La individuazione delle UTOE, evidenziando gli obiettivi e strategie a livello di ambito sovracomunale, tiene conto della articolazione territoriale della pianificazione sovracomunale del piano, anche superando i confini amministrativi dei singoli comuni. 4. Nel caso di UTOE che ricadano in due o piu' distinti territori comunali, il dimensionamento delle UTOE di cui al comma 3, in quanto attuato attraverso i piani operativi comunali, e' articolato tenendo conto della suddivisione amministrativa nonche' delle forme di perequazione territoriale di cui all'art. 94, comma 2, della legge regionale n. 65/2014. 5. Gli ulteriori contenuti di cui all'art. 92, comma 5, della legge regionale n. 65/2014 sono altresi' definiti a livello sovracomunale con approfondimenti specifici in relazione alle strategie e previsioni a livello di UTOE.