Art. 6 
 
                  Parametri per il dimensionamento 
 
  1. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani  strutturali,  la
definizione delle dimensioni massime  sostenibili  e'  compiuta,  con
riferimento all'art. 99, comma 1 della legge  regionale  n.  65/2014,
per le seguenti categorie funzionali: 
  a) residenziale; 
  b) industriale e artigianale; 
  c) commerciale al dettaglio; 
  d) turistico-ricettiva; 
  e) direzionale e di servizio; 
  f) commerciale all'ingrosso e depositi. 
  2. La definizione delle dimensioni massime di cui  al  comma  1  e'
espressa in metri quadrati di Superficie utile lorda (SUL).  Ai  fini
delle valutazioni di sostenibilita', la funzione turistico-ricettiva,
che deve essere sempre espressa in SUL,  puo',  in  aggiunta,  essere
espressa anche in numero di posti letto. 
  3.  In  relazione  alle  funzioni  di  carattere   commerciale   al
dettaglio, con riferimento di cui all'art. 99, comma  1,  lettera  c)
della legge regionale n. 65/2014,  il  dimensionamento,  espresso  in
SUL, deve essere distinto in: 
  a) metri quadrati destinati a media struttura di vendita; 
  b) metri quadrati destinati a grande struttura di vendita. 
  4. Nel rispetto dello statuto del territorio, contenuto  nel  piano
strutturale, gli  indirizzi  e  le  prescrizioni  dettate  dal  piano
medesimo per la redazione del piano operativo sono  finalizzati  alla
attuazione progressiva delle quantita' di cui all'art. 92,  comma  4,
lettera c) della legge regionale n. 65/2014. 
  5.  Nel  quadro  previsionale  strategico  quinquennale  del  piano
operativo sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i  dimensionamenti
prelevati dal  piano  strutturale,  evidenziando  altresi'  il  saldo
residuo, secondo quanto previsto al comma 1. 
  6.  Alla  scadenza  del  quinquennio  dall'approvazione  del  piano
operativo, nel caso in cui il comune non abbia prorogato i termini di
efficacia delle previsioni di cui all'art. 95, commi  9  e  11  della
legge  regionale  n.  65/2014,  i   dimensionamenti   relativi   alle
previsioni che hanno perduto efficacia ai sensi di tali disposizioni,
rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili
per la definizione  del  successivo  quadro  previsionale  strategico
quinquennale.