Art. 7 
 
          Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali 
 
  1. L'individuazione dei nuclei rurali  di  cui  all'art.  65  della
legge regionale  n.  65/2014  e'  effettuata  dagli  strumenti  della
pianificazione territoriale e urbanistica  comunali  sulla  base  del
riconoscimento nel territorio  rurale  della  presenza  di  nuclei  o
insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini  e
caratterizzati da un impianto  urbanistico  costituitosi  in  stretta
relazione morfologica,  insediativa  e  funzionale  con  il  contesto
rurale, in cui la popolazione non mantiene  necessariamente  rapporti
diretti con l'attivita' agricola produttiva. 
  2. Al fine di garantire quanto  previsto  dall'art.  65,  comma  2,
lettera a) della legge regionale n. 65/2014 ed  in  coerenza  con  la
disciplina paesaggistica del PIT,  gli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica stabiliscono: 
  a)  le  regole  insediative  da  rispettare  negli  interventi  sul
patrimonio  edilizio  esistente  e  in  quelli  di  trasformazione  e
ampliamento dei nuclei rurali; 
  b) le destinazioni d'uso ritenute incompatibili con i caratteri  di
ruralita' dei nuclei. 
  3. Gli ampliamenti di cui al  comma  2,  lettera  a),  riferiti  ai
nuclei rurali,  assicurano  equilibrate  relazioni  dimensionali  con
l'insediamento esistente e sono finalizzati a: 
  a) fornire alla  popolazione  residente  un'adeguata  dotazione  di
servizi ed infrastrutture; 
  b)  favorire  l'attuazione  di  progetti  di  riqualificazione  del
territorio rurale di rilevanza comunale.