Art. 7 Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali 1. L'individuazione dei nuclei rurali di cui all'art. 65 della legge regionale n. 65/2014 e' effettuata dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali sulla base del riconoscimento nel territorio rurale della presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attivita' agricola produttiva. 2. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 65, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 65/2014 ed in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT, gli strumenti di pianificazione urbanistica stabiliscono: a) le regole insediative da rispettare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in quelli di trasformazione e ampliamento dei nuclei rurali; b) le destinazioni d'uso ritenute incompatibili con i caratteri di ruralita' dei nuclei. 3. Gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), riferiti ai nuclei rurali, assicurano equilibrate relazioni dimensionali con l'insediamento esistente e sono finalizzati a: a) fornire alla popolazione residente un'adeguata dotazione di servizi ed infrastrutture; b) favorire l'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza comunale.