Art. 12
Processi partecipativi
1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un
percorso organizzato di coinvolgimento della cittadinanza attiva con
riferimento ad atti o decisioni di competenza provinciale in materia
di mobilita' sostenibile.
2. Il processo partecipativo mette in comunicazione i soggetti e le
istituzioni del territorio provinciale per favorire la promozione di
un'informazione piu' trasparente e imparziale, la valorizzazione
delle competenze della societa', il rafforzamento del ruolo delle
istituzioni provinciali quali sedi di condivisione delle esperienze,
delle opinioni e delle decisioni e la riduzione dei tempi e dei costi
di attuazione delle decisioni pubbliche.