Art. 14
Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della
mobilita'
1. Il piano provinciale della mobilita' e i suoi piani stralcio,
nonche' i processi di revisione della rete o di modifica del modello
di esercizio che comportano, relativamente ad ambiti locali del
servizio extraurbano o agli ambiti urbani, modifiche interessanti
piu' del 50 per cento delle corse di ogni singolo ambito, sono
sottoposti, prima della loro approvazione, al processo partecipativo
previsto da quest'articolo.
2. Lo svolgimento del processo partecipativo e' affidato a un
responsabile scelto dalla Giunta provinciale tra persone di
comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche
partecipative e in possesso dei requisiti d'indipendenza individuati
dall'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile per
assicurare neutralita' e imparzialita' del processo partecipativo. Al
responsabile sono assicurate le risorse necessarie alla realizzazione
del processo partecipativo, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie fissate dalla Provincia.
3. Il responsabile opera in collaborazione con l'osservatorio
provinciale sulla mobilita' sostenibile e si avvale della struttura
provinciale competente in materia di partecipazione. Il responsabile
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) organizza, nella fase propedeutica all'avvio del processo
partecipativo, un punto informativo sul territorio accessibile a
tutti i cittadini per la richiesta di chiarimenti e informazioni e
per la presentazione di quesiti, ai quali il responsabile deve
rispondere;
b) elabora un progetto di processo partecipativo indicando le
risorse da impiegare per la sua realizzazione e individuando il
programma di massima e le metodologie di partecipazione; le
metodologie devono essere coerenti con il contesto territoriale e
sociale nel quale si svolge il processo partecipativo, al fine di
assicurarne una migliore e piu' efficace organizzazione. Per
specifici atti e decisioni di competenza provinciale che riguardano
anche solo parte del territorio della Provincia la partecipazione
puo' essere assicurata mediante la formazione di gruppi di non meno
di undici e non piu' di venticinque cittadini, estratti a sorte tra
gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'ambito
interessato;
c) individua le modalita' per la comunicazione e la diffusione
del programma del processo partecipativo, nonche' delle informazioni
e dei documenti necessari alla partecipazione;
d) attiva e coordina lo svolgimento del processo partecipativo
garantendo che siano adeguatamente raccordate le fasi del processo
che si svolgono pubblicamente e attraverso il confronto diretto tra i
partecipanti e quelle che si realizzano in via telematica;
e) garantisce la trasparenza del processo partecipativo e l'ampia
diffusione delle relative informazioni, dei materiali e delle
risultanze dei momenti partecipativi, anche mediante la pubblicita'
su una pagina dedicata nell'ambito del sito internet della Provincia.
4. Le metodologie di partecipazione individuate dal responsabile
per le diverse fasi del processo partecipativo possono prevedere
l'impiego di strumenti innovativi e di tecnologie informatiche e
devono garantire la partecipazione e l'imparzialita' della
consultazione, la piena parita' di espressione di tutti i punti di
vista, la rappresentativita' dei bisogni della cittadinanza e
l'uguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti
del processo.
5. Il processo partecipativo prevede le seguenti fasi:
a) presentazione pubblica della proposta preliminare del piano o
del suo stralcio elaborata dalla Provincia e sua successiva
pubblicazione sul sito internet della Provincia;
b) pubblicazione sul sito internet della Provincia di un dossier
del processo partecipativo del piano della mobilita' che contenga
l'illustrazione chiara, trasparente e completa della proposta
preliminare, delle sue motivazioni e caratteristiche, dell'impatto
sull'ambiente e territorio e dei costi;
c) attuazione del processo partecipativo secondo le modalita'
individuate dal responsabile;
d) redazione a cura del responsabile di un rapporto finale che
riferisce delle procedure adottate, degli argomenti discussi e delle
osservazioni, suggerimenti e proposte raccolte, nonche' delle
posizioni emerse. Il rapporto finale, che contiene anche le eventuali
raccomandazioni emerse durante il processo partecipativo, e'
trasmesso all'osservatorio provinciale sulla mobilita' sostenibile e
alla Provincia e pubblicato nella sezione del sito internet della
Provincia dedicato alla partecipazione. La Provincia dispone
ulteriori forme di pubblicita' del rapporto, anche presso gli enti
locali;
e) elaborazione di una relazione di valutazione sull'andamento
del processo partecipativo e sui punti di forza e di debolezza del
suo svolgimento.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale e' stabilita la
durata del processo partecipativo, che non puo' superare i centoventi
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della proposta
preliminare del piano o del suo stralcio sul sito internet della
Provincia, salva una sola proroga fino a trenta giorni motivata da
elementi oggettivi. Il processo partecipativo non puo' comunque avere
una durata inferiore a un mese decorrente dalla predetta data.
7. Il piano della mobilita' o il suo stralcio non possono essere
approvati fino alla conclusione del processo partecipativo.
8. Le risultanze del dibattito non vincolano la Provincia a
decidere in modo conforme, ma nel provvedimento di approvazione
definitiva del piano o del suo stralcio e' dato atto delle risultanze
del processo partecipativo, delle modificazioni apportate in
relazione a quanto emerso nel corso del processo e delle motivazioni
del mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti, con
particolare riguardo alla richiesta di non realizzare o modificare le
opere o gli interventi inseriti nella proposta di piano preliminare.
Alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della
Provincia.
9. Resta ferma la disciplina della concertazione dei lavori
pubblici con i cittadini prevista dalla legge provinciale sui lavori
pubblici 1993; in quella sede non sono riconsiderate le scelte gia'
effettuate dal piano provinciale della mobilita'.