Art. 4 
 
                       Disavanzo d'esercizio. 
             Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 90/2016 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Disavanzo d'esercizio). - 1. Agli effetti di cui ai  commi
successivi,  il  disavanzo  per  l'esercizio  2017  e'  approvato  in
complessivi euro 2.400.178.707,84 comprensivi  della  somma  di  euro
2.381.125.091,79 relativa al disavanzo per  l'esercizio  2016,  della
somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del
disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui
e della somma di euro 16.140.424,75 quale quota parte  del  disavanzo
derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni  urgenti  per
il pagamento dei debiti scaduti della pubblica  amministrazione,  per
il riequilibrio  finanziario  degli  enti  territoriali,  nonche'  in
materia di versamento di tributi degli enti locali)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  2. Agli effetti di  cui  ai  commi  successivi,  il  disavanzo  per
l'esercizio 2018  e'  approvato  in  complessivi  euro  19.411.880,96
comprensivi della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla  quota  di
copertura annua  del  disavanzo  determinato  con  il  riaccertamento
straordinario dei residui e della somma di euro  16.498.689,66  quale
quota  parte  del   disavanzo   derivante   dalla   contabilizzazione
dell'anticipazione di liquidita'  di  cui  al  decreto-legge  35/2013
convertito dalla legge 64/2013. 
  3. Agli effetti di  cui  ai  commi  successivi,  il  disavanzo  per
l'esercizio 2019  e'  approvato  in  complessivi  euro  19.779.452,83
comprensivi della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla  quota  di
copertura annua  del  disavanzo  determinato  con  il  riaccertamento
straordinario dei residui e della somma di euro  16.866.261,53  quale
quota  parte  del   disavanzo   derivante   dalla   contabilizzazione
dell'anticipazione di liquidita'  di  cui  al  decreto-legge  35/2013
convertito dalla legge 64/2013. 
  4. Nel triennio 2017 - 2019 e' autorizzata la contrazione di  mutui
e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo  per  far  fronte  ad
effettive  esigenze  di  cassa  e  relativamente  al   disavanzo   di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto  per
finanziare spesa di investimento risultante dal rendiconto 2016.».