Art. 4 Disavanzo d'esercizio. Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 90/2016 1. L'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019), e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disavanzo d'esercizio). - 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2017 e' approvato in complessivi euro 2.400.178.707,84 comprensivi della somma di euro 2.381.125.091,79 relativa al disavanzo per l'esercizio 2016, della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.140.424,75 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 2. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2018 e' approvato in complessivi euro 19.411.880,96 comprensivi della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.498.689,66 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' di cui al decreto-legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013. 3. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2019 e' approvato in complessivi euro 19.779.452,83 comprensivi della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.866.261,53 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' di cui al decreto-legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013. 4. Nel triennio 2017 - 2019 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento risultante dal rendiconto 2016.».