Art. 5 
 
                  Autorizzazione all'indebitamento. 
             Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 90/2016 
 
  1. L'art. 4 della l.r. 90/2016 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Autorizzazione all'indebitamento). - 1. Nel triennio  2017
- 2019 e' autorizzata la contrazione  di  mutui  e/o  l'emissione  di
prestiti   obbligazionari   per   l'importo   complessivo   di   euro
156.844.778,93 di cui euro 58.322.154,21 nel 2017, euro 46.785.460,86
nel 2018 ed euro 51.737.163,86 nel 2019 che include la  reimputazione
effettuata in sede di riaccertamento ordinario  dei  residui  per  un
ammontare complessivo di euro 5.377.537,61 di cui  euro  5.135.917,91
nel 2017 ed euro 241.619,70 nel 2018. 
  2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in  un
periodo di ammortamento non superiore ad anni  trenta,  ad  un  tasso
massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e
prestiti. 
  3. I mutui possono essere assunti anche con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 
  4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli
esercizi 2018 e 2019, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o
agli eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,  trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi stanziamenti del bilancio 2017 - 2019, Missione 5000 "Debito
Pubblico". 
  5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2019,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2019, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».