Art. 5 Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 90/2016 1. L'art. 4 della l.r. 90/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Autorizzazione all'indebitamento). - 1. Nel triennio 2017 - 2019 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 156.844.778,93 di cui euro 58.322.154,21 nel 2017, euro 46.785.460,86 nel 2018 ed euro 51.737.163,86 nel 2019 che include la reimputazione effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui per un ammontare complessivo di euro 5.377.537,61 di cui euro 5.135.917,91 nel 2017 ed euro 241.619,70 nel 2018. 2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2018 e 2019, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio 2017 - 2019, Missione 5000 "Debito Pubblico". 5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2019, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».