Art. 54 
 
Criteri  per  la  individuazione  di   strumenti   e   modalita'   di
  misurazione. 
Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 e'  sostituito
dal seguente: 
    «6.  Nel  caso  di  campi  pozzi  o  campi  sorgenti  il  settore
competente puo' disporre  che  la  misura  possa  essere  cumulativa,
quando non inficia il controllo dell'equilibrio del bilancio  idrico.
In particolare la misura puo' essere  cumulativa  nel  caso  di  piu'
prelievi da acque sotterranee contenute nello  stesso  corpo  idrico,
con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi
annui)  convogliati  in  un'unica  tubazione.  In  questo   caso   il
misuratore e' posto  al  coacervo  oppure  all'entrata  di  eventuali
serbatoi di accumulo.».