Art. 54 Criteri per la individuazione di strumenti e modalita' di misurazione. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 1. Il comma 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente puo' disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell'equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura puo' essere cumulativa nel caso di piu' prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore e' posto al coacervo oppure all'entrata di eventuali serbatoi di accumulo.».