Art. 10 
 
Mobilita'  dei  cacciatori  che  hanno  optato  per  la   caccia   da
         appostamento fisso (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 
 
  1. I cacciatori che hanno optato  per  la  caccia  da  appostamento
fisso in via esclusiva possono esercitare tale attivita'  in  un  ATC
diverso  da  quello  di  residenza  venatoria,  senza  necessita'  di
provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno  utile
di caccia. 
  2. I cacciatori di cui al  comma  1  non  agiscono  sull'indice  di
densita' venatoria di cui all'art. 3 e hanno una riduzione del 50 per
cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi  dell'art.
13-ter, comma 4 della l.r. 3/1994. 
  3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere  dieci  giornate
di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento  temporaneo
negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia  in
mobilita' devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.