Art. 10 Mobilita' dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attivita' in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessita' di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia. 2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull'indice di densita' venatoria di cui all'art. 3 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4 della l.r. 3/1994. 3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilita' devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.