Art. 11 Mobilita' dei cacciatori non residenti in Toscana (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno e' consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, mediante il sistema regionale di prenotazione e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia al cinghiale in braccata secondo le norme di cui al titolo VI. 2. La caccia in mobilita' di cui al comma 1 non e' consentita ai cacciatori non residenti in Toscana iscritti ad un ATC toscano, salvo l'ipotesi di iscrizione come residenza venatoria, o nel caso della caccia al cinghiale in braccata. 3. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non puo' essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densita' di cui all'art. 3. 4. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ed a condizione che queste garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantita', le modalita' di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione per il prelievo in Toscana della fauna selvatica migratoria. 5. I cacciatori non residenti in Toscana richiedono l'attribuzione del codice personale per l'accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria tramite collegamento informatico all'apposito sito web regionale. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venatorie successive. I cacciatori registrati nel sito web regionale provvedono all'aggiornamento dei propri dati anagrafi ci e recapiti personali.