Art. 11 
 
          Mobilita' dei cacciatori non residenti in Toscana 
                   (art. 13-ter della l.r. 3/1994) 
 
  1. A  partire  dal  1°  ottobre  di  ogni  anno  e'  consentito  ai
cacciatori non residenti in Toscana, mediante il sistema regionale di
prenotazione e tenuto conto degli accordi fra la  Regione  Toscana  e
altre regioni, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da
appostamento o per la caccia al  cinghiale  in  braccata  secondo  le
norme di cui al titolo VI. 
  2. La caccia in mobilita' di cui al comma 1 non  e'  consentita  ai
cacciatori non residenti in Toscana iscritti ad un ATC toscano, salvo
l'ipotesi di iscrizione come residenza venatoria, o  nel  caso  della
caccia al cinghiale in braccata. 
  3. Il numero massimo giornaliero  dei  cacciatori  ammissibili  non
puo' essere superiore al 5  per  cento  del  numero  complessivo  dei
cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densita'  di
cui all'art. 3. 
  4. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi  fra  la  Regione
Toscana e altre regioni, in particolare con quelle confinanti,  ed  a
condizione  che  queste  garantiscano  analoghi  trattamenti  per   i
cacciatori toscani, fissa annualmente le quantita', le  modalita'  di
accesso, le forme di caccia e  le  quote  di  partecipazione  per  il
prelievo in Toscana della fauna selvatica migratoria. 
  5. I cacciatori non residenti in Toscana richiedono  l'attribuzione
del  codice  personale  per  l'accesso  al   sistema   regionale   di
prenotazione venatoria tramite collegamento informatico  all'apposito
sito web regionale. I codici personali assegnati  sono  validi  anche
per le stagioni venatorie successive.  I  cacciatori  registrati  nel
sito web  regionale  provvedono  all'aggiornamento  dei  propri  dati
anagrafi ci e recapiti personali.